NUOVE CANDIDATURE
La
candidatura della Turchia
La Turchia è sicuramente uno dei Paesi destinati
all’ingresso nell’Unione europea ma è molto incerto il percorso che dovrà
seguire il processo di adesione, iniziato già nel 1963, quando il Paese, a
maggioranza islamica, firmava l’accordo di associazione. Nel 1970 fu
stilato un protocollo addizionale che fissava più nel dettaglio gli
obiettivi economici per l’accordo, e successivamente Ankara, nel 1987,
presentava domanda di adesione. Solo negli anni Novanta, però, con la fine
della guerra Fredda, il processo di integrazione della Turchia sembrava
ottenere una forte accelerazione.
Il governo turco introduceva in quegli anni importanti
riforme sotto l’aspetto politico, economico e dei diritti umani; restava,
comunque, considerevole il divario tra Turchia ed Europa relativamente ai
criteri di democrazia.
Il cammino della Turchia procedeva di pari passo con quello
degli altri Paesi candidati; nel 1998 otteneva un aumento dei fondi
destinati ad agevolare l’ingresso nell’Unione; nel 1999 il Consiglio
europeo di Helsinki le concedeva lo status di candidato all’adesione, ma per l’inizio dei
negoziati veri e propri bisognava attendere un sensibile
cambio di rotta da parte del Paese sotto il profilo dei diritti umani.
E’ stata, comunque, la questione di Cipro a pesare di più
sui negoziati. Nel rapporto del 2000 la Commissione rilevava ancora una diffusa
corruzione, una mancata riforma dell’amministrazione pubblica e la necessità
di ristrutturare settori commerciali come banche e agricoltura.
Nel 2002 la fase di adesione della Turchia subiva una
fase di accelerazione dovuta a questioni interne e al ruolo strategico che
il Paese ricopre nello scacchiere geopolitico. L’adesione veniva
maggiormente sostenuta da una serie di riforme costituzionali e del codice
penale. In ogni caso le successive decisioni del Consiglio di Copenaghen
mettevano un freno agli entusiasmi di chi sosteneva una veloce annessione.
Nel 2004 la Commissione europea si è espressa favorevolmente sulla
possibilità di aprire i negoziati di annessione stabilendo una possibile
interruzione di essi in caso di respinta delle condizioni imposte
dalla Commissione.
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