The Regional Council of Friuli Venezia Giulia

Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.

Esercita la funzione legislativa che è attribuita alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione; esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Approva con legge il bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo della Regione. Può fare proposte di legge al Parlamento.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto; attualmente il Consiglio è formato da 49 consiglieri regionali, che rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il consigliere ha diritto di iniziativa delle leggi regionali e delle altre deliberazioni del Consiglio e ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

 

Lo Statuto speciale e le norme di attuazione statutaria

Lo Statuto Speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stato adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni e costituisce la carta fondamentale della Regione; individua i principi, le competenze legislative e amministrative, le norme fondamentali di organizzazione nonché i rapporti con gli Enti locali e lo Stato.

Le norme di attuazione statutaria sono le disposizioni legislative statali che danno attuazione ed integrano l'ordinamento della Regione.

 

Il regolamento interno

L'attività consiliare è disciplinata dal Regolamento interno, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Regolamento mira a garantire lo svolgimento ordinato e spedito dell'attività consiliare (legislativa, di controllo, ecc.), e a salvaguardare la diversità di opinioni dei singoli e dei gruppi di opposizione, assicurando loro la possibilità - in Aula e nelle Commissioni - di incidere in ogni fase del dibattito.