Informazioni ed eventi

La legge regionale 9 marzo, n. 4

11.03.2026
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa Assistenza, coordinamento e supporto alle attività delle Commissioni consiliari permanenti con prevalenza alla IV Commissione
Pubblicazione a cura della Posizione organizzativa Comunicazione istituzionale e social media

La legge regionale 4/2026 introduce regole per la localizzazione degli insediamenti logistici e persegue l’ordinato assetto del territorio regionale in coerenza con la tutela dell’ambiente e della salute, il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, coordinando tali obiettivi con lo sviluppo della logistica e l’esigenza di riqualificare aree industriali dismesse.
La LR 4/2026 fornisce una definizione di insediamenti logistici, nella quale rientrano determinate aree (piattaforme logistiche non intermodali, centri di magazzinaggio e di movimentazione merci, data center), e distingue tra insediamenti di rilevanza comunale, ossia quelli con superficie operativa inferiore a tre ettari, e quelli di rilevanza regionale, tra cui si annoverano gli insediamenti che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa pari o superiore a tre ettari. Il provvedimento prevede, altresì, regole puntuali sulla localizzazione degli insediamenti con riferimento a principi direttivi definiti ex lege e sulla base dei quali, con delibera di Giunta, saranno stabiliti specifici criteri e indirizzi localizzativi.
Da ultimo, il provvedimento istituisce il Gruppo tecnico regionale della logistica che sovrintende al procedimento di co-programmazione per la localizzazione degli insediamenti di rilevanza regionale e al loro monitoraggio periodico.


LEGGE PROMULGATA CON IL NUMERO: 4 IN DATA 09/03/2026:
"Disciplina urbanistica degli insediamenti logistici"
Pubblicata sul BUR SO 09 - 11 marzo 2026

 

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La legge regionale  9 marzo, n. 4
La legge regionale 9 marzo, n. 4