Difensore civico regionale
L'accesso civico
Sia la l. 241/90 che il d.lgs. 33/2013 come modificato dalla d.lgs. 97/2016, attribuiscono alla competenza del Difensore Civico il riesame sui dinieghi o differimenti di accesso agli atti da parte delle Amministrazioni degli Enti Locali.
In caso di diniego o differimento dell’accesso, espresso o tacito (30 giorni dal deposito della richiesta), l’interessato potrà rivolgersi al Difensore Civico, che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Se l’accesso è effettuato ai sensi dell’art. 5, comma 8 del dlgs 33/2013 (accesso c.d. “semplice” – accesso c.d. “generalizzato”), è richiesta la preventiva notificazione del ricorso all’Amministrazione territoriale interessata.
Se il Difensore Civico, in accoglimento del ricorso, ritiene illegittimo il diniego o il differimento dell’accesso, ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione interessata.
Se quest’ultima non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni, l’accesso è comunque consentito.
Se il Difensore Civico, invece, respinge la richiesta, l’interessato può rivolgersi al TAR entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito negativo.
Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti a dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, nei casi in cui la richiesta sia rivolta ai sensi dell’art. 5, comma 8 del dlgs 33/2013 (e non nei casi paralleli di cui all’art. 25 della l. 241/90), il Difensore Civico deve informare il Garante per la protezione dei dati personali.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, resta salva la facoltà del controinteressato di presentare un proprio ricorso con le medesime modalità di cui sopra.