garante regionale dei diritti della persona
Nella sezione sono riportati i Programmi di attività e le relazioni annuali dal 2014 al 2018.
Relazioni ex art. 13 L.R. n. 9/2014
Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.
Relazioni ex art. 12 L.R. n. 9/2014
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.
Programmi di attività ex art. 12 co. 2 L.R. n. 9/2014
Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.