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Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)

La legge approvata dal Consiglio regionale il 23 giugno scorso aggiorna la disciplina relativa all'erogazione dei farmaci cannabinoidi da parte del Servizio sanitario regionale, introdotta con la legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2.

Attualmente la legge 2/2013 prevede che i medicinali cannabinoidi siano acquistati dalla farmacia dell'azienda sanitaria di appartenenza del paziente e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga in una struttura ospedaliera e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni.

Introduzione dell’uso di derivati della cannabis per finalità terapeutiche
La possibilità di utilizzo di medicinali a base di principi attivi derivati dalla cannabis per finalità terapeutiche è stata resa possibile sul territorio nazionale con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007. I farmaci cannabinoidi sono medicinali che trovano impiego, tra gli altri, in particolare negli ambiti delle cure palliative e della terapia del dolore.

La legge regionale 2/2013 ha disciplinato in maniera specifica per il Friuli Venezia Giulia le modalità di erogazione di tali farmaci, regolamentando la dispensazione degli stessi a carico del Servizio sanitario regionale e prevedendo misure organizzative per agevolarne l’accesso da parte dei pazienti, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento di tali farmaci sul territorio nazionale.

Cosa cambia con la nuova legge
Le modifiche introdotte dalla nuova legge regionale aggiornano in particolare tale disciplina:

si prevede anzitutto che l’inizio del trattamento a carico del Servizio sanitario regionale possa avvenire in ambito ospedaliero, in regime di ricovero ordinario, di day hospital o ambulatoriale, e in ambito domiciliare, sulla base di una prescrizione effettuata da centri specialistici individuati dalla Regione. In caso di prosecuzione del trattamento a livello domiciliare, è previsto che la terapia possa essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri specialistici sopra citati.

I medicinali cannabinoidi dovranno essere acquistati in modo centralizzato da un ente del Servizio sanitario regionale individuato dalla Regione e verranno dispensati ai pazienti attraverso le farmacie delle aziende sanitarie.

Per pazienti in assistenza domiciliare è prevista la possibilità che la preparazione dei farmaci cannabinoidi possa essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità che dovranno essere concordate tra la Regione e le farmacie.

Tempi di applicazione
La nuova disciplina descritta dovrà essere integrata da specifici indirizzi operativi, che la Giunta regionale dovrà adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge. Nel frattempo continueranno ad applicarsi le attuali modalità di prescrizione e dispensazione previste dalla legge regionale 2/2013.

La legge approvata introduce infine disposizioni dirette ad agevolare l’approvvigionamento dei farmaci cannabinoidi, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni o di avviare progetti sperimentali con centri e istituti autorizzati alla produzione, preparazione e distribuzione di tali farmaci.

La legge 11/2016 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 13 luglio 2016.

>1/7/2016 (aggiornato il 11/8/2016)
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