La legge provvede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l’avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell’esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l’allocazione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate sia le spese dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili.
Dal punto di vista strutturale, il provvedimento è composto da una parte redatta in articoli (13) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (tabelle da A1 a K) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.
In particolare,l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo finanziario (comma 1); le poste volte a ridurre l’indebitamento autorizzato con l’articolo 1 della legge regionale 34/2015 (commi 2 e 3) e le allegate tabelle A1, A2 e A3 relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di destinazione, alle entrate regionali e all’iscrizione di assegnazioni vincolate (commi da 4 a 6).
Gli articoli da 2 a 10 (e le rispettive tabelle da B a K allegate) contengono delle disposizioni di spesa e di modifica della legislazione vigente di spesa suddivise in Missioni e Programmi, mentre l’articolo 11, privo di tabella, contiene la regolarizzazione delle partite definitive che, a seguito della modifica di destinazione del finanziamento dovuto all’applicazione dei nuovi principi contabili sull’armonizzazione e alla conseguente applicazione del nuovo Piano dei conti della spesa, sono state attribuite a Missioni e Programmi diversi e, dunque, necessitano di una previsione normativa per rendere operativa e legittima la modifica.
Gli articoli 12 e 13 infine dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria generale del provvedimento e la sua entrata in vigore.
Tra i numerosi interventi previsti si segnalano, in particolare i seguenti:
Con la manovra di assestamento, oltre alla distribuzione del saldo finanziario, si sono anche predisposte, nel mantenimento dell'equilibrio del bilancio, una serie di variazioni contabili a saldo zero e alcune modifiche di carattere legislativo nei diversi settori di intervento con riferimento a norme con impatto economico o finanziario.
Approvata dal Consiglio regionale al termine della seduta pomeridiana del 28 luglio 2016, la legge 14/2016 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" è pubblicata nel II Supplemento ordinario n. 35 del 12 agosto 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 10 agosto 2016.
La legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
9/8/2016 | modificato il 22/8/2016
Bollettino Ufficiale della Regione
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