La nuova legge è finalizzata a regolamentare il settore estrattivo attuando il superamento della legislazione di settore affidato alla legge regionale 35/1986, oramai obsoleta ancorché interessata da ripetute modifiche. Le mutate condizioni economiche e sociali hanno reso necessario aggiornare in un testo normativo organico la disciplina delle attività estrattive che rappresenta uno dei settori produttivi caratterizzanti l’economia regionale, anche in considerazione della stretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture del territorio e con le valutazioni di carattere ambientale.
La legge definisce le competenze della Regione e dei Comuni e disciplina l’iter di rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva, prevedendone l’allineamento con l’istruttoria relativa all’istanza di valutazione di impatto ambientale con conseguente semplificazione del procedimento e riduzione dei tempi. Qualora il progetto sia sottoposto alla sola verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, l’istruttoria si svolge con la convocazione di una conferenza di servizi.
Vengono introdotti l’istituto giuridico del rinnovo dell’autorizzazione, che consente la rideterminazione delle tempistiche del progetto già autorizzato ai fini del completamento dell’attività di coltivazione e della realizzazione dei relativi interventi di riassetto ambientale dei luoghi, e quello della proroga da concedere per una sola volta e per una durata non superiore a due anni e, comunque, finalizzata al solo completamento degli interventi di riassetto ambientale e a condizione che sia stato eseguito il 50% dei lavori previsti dal progetto dell’attività estrattiva.
Sono innovative le previsioni in materia di sospensione, di durata comunque non superiore a sei mesi, revoca, tra le cui cause si annovera la situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità e l’irreversibile alterazione dello stato dell’ambiente dovuta a causa di forza maggiore, e decadenza dell’autorizzazione tra le cui cause si segnala il mancato inizio dell’attività estrattiva entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione.
Per quanto riguarda le garanzie fideiussorie sono condizione per la decorrenza dell’efficacia del provvedimento di autorizzazione ed i Comuni possono disporne la liberazione entro il termine di sessanta giorni dall’esito positivo del collaudo finale, strumento efficace per assicurare il controllo della conformità dell’esecuzione dell’attività estrattiva e degli interventi di riassetto ambientale.
Particolare importanza assumono, inoltre, le previsioni che disciplinano il Piano per le attività estrattive che costituisce il documento di pianificazione e indirizzo del settore estrattivo e che si pone l’obiettivo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse, nell’ambito della programmazione economica del settore e nel rispetto dei beni naturalistici ed ambientali. La legge definisce le procedure di formazione del piano cui è demandata, tra l’altro, l’individuazione delle tipologie di aree interdette all’attività estrattiva, i criteri per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4, destinate all’attività estrattiva, nonché le aree di cava dismesse.
Infine, la legge introduce un adeguato sistema sanzionatorio e le disposizioni transitorie che indicano il regime da applicare nel settore nelle more dell’entrata in vigore del PRAE, la cui approvazione è prevista entro un anno dall’entrata in vigore della legge.