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Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia

E’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione la legge regionale “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016", approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza con modifiche, il 24 novembre scorso.

La legge regionale chiude un percorso di riforme avviato nel 2013: disciplina la soppressione delle Province facendo seguito alla riforma dello Statuto regionale, sancita dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con cui è stato cancellato dallo Statuto il riferimento alle Province e ne è stata esplicitamente prevista la soppressione.

Si descrivono dunque le fasi del procedimento volto alla soppressione delle Province che, per le Province commissariate, inizia il 1° gennaio 2017 e si conclude il 31 ottobre 2017, mentre per la provincia di Udine - che ha ancora organi elettivi in carica - il procedimento è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato e si conclude allo scadere dei dodici mesi successivi.

Funzioni trasferite
Nel capo II della legge si indicano le funzioni che dal 1° gennaio 2017 sono trasferite dalle Province commissariate alla Regione (tra esse funzioni in materia di istruzione, politiche giovanili, orientamento musicale, ogni altra funzione non trasferita ai Comuni); sono trasferite invece ai Comuni le funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili, contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio.

Per le Province con organi elettivi in carica, di fatto solo la Provincia di Udine, il trasferimento delle funzioni indicate nel capo II opera decorsi sette mesi dalla decorrenza dell’incarico del Commissario liquidatore; dall’1 gennaio 2017 la Provincia di Udine provvede esclusivamente all’esercizio delle funzioni elencate nell’Allegato A della legge regionale 26/2014 (funzioni in materia di agricoltura, demanio idrico e difesa del suolo, istruzione, pianificazione territoriale, utilizzo del territorio e politiche sociali); la Provincia di Udine dovrà inoltre trasmettere un atto di ricognizione che dia conto delle risorse connesse alle funzioni non più esercitate.

Piano di riordino territoriale
Importante è l’articolo 20 che inserisce l’articolo 4 ter (Piano di riordino territoriale) nella legge regionale 26/2014, riportando in seno al Consiglio regionale la scelta fondamentale dell’assetto territoriale del sistema locale. L’articolo 4 ter rinvia all’Allegato C bis della stessa legge, inserito dall’articolo 36, la definizione del Piano di riordino territoriale contenente la delimitazione geografica definitiva delle aree territoriali adeguate per l’esercizio associato di funzioni, tenendo anche conto delle più recenti modifiche al Piano, volte allo spostamento dei Comuni di Torviscosa, Tricesimo e Reana del Rojale rispetto alla definizione originaria di cui alla DGR 1282/2015; anche le future modifiche al Piano di riordino territoriale saranno operate con legge regionale.

L’articolo 21 sostituisce l’articolo 6 della legge regionale 26/2014 specificando, a seguito della modifica dello Statuto di autonomia, che le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) costituiscono “forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali” e inserendo una disciplina semplificata dell’ingresso nelle UTI dei Comuni che non vi partecipino ancora.

L’articolo 28 descrive il procedimento per l’esercizio delle funzioni dei servizi sociali dei Comuni che dall’1 gennaio 2017 sono affidate alle UTI, le quali tuttavia, in via transitoria e fino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 2017, si avvarranno delle risorse e del personale facenti capo agli attuali soggetti gestori (Comuni, Aziende sanitarie, Aziende pubbliche di servizi alla persona) ed eserciteranno le relative funzioni per tutti i Comuni con essi convenzionati, indipendentemente dal passaggio di taluni Comuni da una UTI a un’altra e dalla partecipazione o meno dei Comuni alle UTI; nel corso del processo di riorganizzazione le UTI procederanno alle rispettive compensazioni e alla regolazione dei rapporti contabili.

Norme finanziarie
Di particolare importanza l'articolo 40, che deriva da un emendamento approvato in Commissione, sostitutivo dell’articolo 38 della legge regionale 10/2016, con cui viene modificato il meccanismo di finanziamento dei Comuni partecipanti alle UTI, meccanismo incentrato sull'autodeterminazione e la quantificazione autonoma della spesa delle funzioni da parte dei Comuni.

Nell'ottica della continuità, per la funzione relativa agli istituti scolastici superiori, l’articolo 43 prevede che le Province mantengano a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni di edilizia scolastica trasferite ai Comuni, fino all'effettivo subentro delle UTI e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Rientrano tra tali oneri, in particolare, quelli riferiti alle utenze, alle assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie; dal 1° gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017 le Province continueranno a sostenere le spese per il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, macchinari ecc.).

Una norma attribuisce alla Regione le quote di compartecipazione delle Province nel Consorzio per l'assistenza medico-psico-pedagogica (CAMPP) e nel Consorzio isontino servizi integrati (CISI), altre disposizioni riguardano, adeguandola, la figura dei Consiglieri di parità che operano a livello di area vasta.

L’articolo 49 chiarisce che le modifiche alle normative di settore indicate hanno effetto dal 1° gennaio 2017, ossia alla medesima data in cui la competenza all'esercizio delle relative funzioni è spostata in capo alla Regione o alle UTI, l’articolo 50 specifica che le decisioni relative ai beni immobili della ex Comunità montana del Torre Natisone e Collio sono assunte dalle UTI subentrate nella proprietà degli stessi, previo parere vincolante delle amministrazioni comunali interessate.

Alcune norme finanziarie sono dirette a ricalibrare le quote dei mutui accesi dalle Province, sia in materia di contenimento della spesa, disponendo che non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili, per lavori di pubblica utilità, nonché per cantieri di lavoro, data la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali con spese a carico del bilancio della Regione; altre norme autorizzano l'utilizzo delle giacenze di cassa all'1 gennaio 2017 delle UTI, per garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni esercitate dalle UTI all'1 gennaio prossimo sino all'erogazione degli importi dovuti alle stesse UTI da parte direzioni regionali competenti.

La legge 20/2016 è pubblicata nel I Supplemento ordinario n. 55 del 14 dicembre 2016 al Bollettino ufficiale della Regione n. 50 dd. 14/12/2016.

Aggiornato il 14/12/2016

Il Friuli Venezia Giulia