Esso, in ossequio a quanto stabilito dall’armonizzazione e dalla legge di contabilità e finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale.
Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori:
La legge di bilancio ha funzione autorizzatoria e contiene le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Approvata, a maggioranza, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 2016, la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione III Supplemento ordinario n. 3 del 9 gennaio 2017 al BUR n. 1 del 4 gennaio 2017.
Aggiornato il 10/1/2016