Il provvedimento propone una disciplina organica della gestione dei beni del demanio marittimo nella laguna di Grado e Marano ed introduce alcune norme afferenti al demanio stradale regionale nonché aggiornamenti ed adeguamenti alla vigente legislazione in materia di demanio idrico regionale, consorzi di bonifica e demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa.
La norma affronta il tema dell’assetto giuridico dei beni siti nella laguna attraverso lo strumento della delega di funzioni, cui si accompagna l’individuazione dei beni per cui attivare la delega e quelli la cui attività gestionale va mantenuta in capo alla Regione: la Regione mantiene l’esercizio delle funzioni di interesse sovracomunale, strategico, di valorizzazione e programmatorio mentre ai Comuni viene riconosciuto l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti la gestione dei beni e l’introito integrale delle entrate.
Da un punto di vista operativo e regolamentare l’obiettivo è quello di semplificare e rendere più efficienti i procedimenti amministrativi. Significativa la previsione della durata massima delle concessioni, la possibilità di rapportare la durata delle concessioni con finalità economiche al recupero degli investimenti attraverso la valutazione dei piani economico finanziari, la previsione di un canone minimo, nonché dei casi di gratuità per determinate finalità (pubblico interesse, pulizia canali, interventi di dragaggio…).
Nello specifico l’articolo 9 introduce la durata massima delle concessioni, più ampia di quella attualmente disciplinata, al fine di salvaguardare gli interessi degli utenti, non solo privati, e stimolando gli investimenti soprattutto a seguito dell’abrogazione del diritto di insistenza: è previsto un sistema di scelta del contraente a eseguito di esperimento di gara pubblica a la durata stessa della concessione è fissata considerando la vita media di un’azienda e la conseguente capacità di ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali.
Direttamente connesso è il piano economico finanziario, strumento imprescindibile per commisurare la durata della concessione all’entità dell’investimento che l’interessato realizzerà sul demanio ed il cui contenuto è stato stabilito anche con riferimento a quanto prevede la legge regionale 22/2006. Per quanto riguarda i canoni concessori la legge rinvia a un successivo, diverso, testo legislativo la competenza a stabilire i criteri per la determinazione e, nelle more, trova applicazione la vigente normativa statale. Particolare importanza ha la previsione del Piano di utilizzo del demanio marittimo regionale che è uno strumento di natura ricognitiva e programmatoria, finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, nonché il disposto di cui all’articolo 58, comma 9, che riconosce validità giuridica fino al 31 dicembre 2020, analogamente alla vigente disciplina statale, alle concessioni del demanio marittimo, statale e regionale, aventi scadenza anteriore alla predetta data ed in essere al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2016.
Le modifiche alla legge regionale 17/2009, in materia di demanio idrico regionale, si rendono necessarie per garantire alla norma maggiore efficacia applicativa e, in particolare, per far fronte alle numerose istanze di concessione.
Gli interventi che riguardano la legge regionale 22/2006, in materia di demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa, conseguono all’esigenza di disciplinare in modo più puntuale ed esaustivo lo svolgimento dell’istruttoria delle concessioni del settore nelle more dell’adozione di una disciplina organica in materia e puntano a garantire la semplificazione, la razionalizzazione e l’economicità delle procedure.
In materia di demanio stradale regionale vengono disciplinate le procedure per le rettifiche di intestazione dei beni con conseguente aggiornamento del relativo inventario immobiliare, nonché le sdemanializzazioni dei beni già facenti parte del demanio stradale regionale che hanno perso le caratteristiche di demanialità.
La legge regionale 10/2017 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento ordinario n. 15 del 26 aprile 2017 al BUR n. 17 di pari data.
Agg. il 27/4/2017
legge regionale 17/2009
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
legge regionale 28/2002
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
legge regionale 22/2006
Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.