La nuova legge ha lo scopo di adeguare, coordinare e razionalizzare la disciplina dei settori manifatturiero e terziario, intervenendo nell’adeguamento delle disposizioni attualmente vigenti in materia e rispondendo sia alla necessità di fornire risposte alle esigenze operative, sia a quella di dare adeguato riscontro alle indicazioni pervenute dagli operatori del settore.
In materia di turismo e società sportive professionistiche vengono modificati alcuni articoli della legge regionale 2/2002 e, specificamente, quello in materia di contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese turistiche al fine di ottenere l’incremento qualitativo e quantitativo delle strutture ricettive e quello relativo ai requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa ricettiva.
Viene modificata la legge regionale 21/2016 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in particolare, in relazione al contributo annuo all’Unione nazionale Pro loco d’Italia, con la specificazione delle spese cui tale contributo si riferisce, in materia di turismo itinerante, autorizzando l’Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni singoli e associati per la realizzazione, la ristrutturazione o l’ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan e in relazione alla disciplina delle locazioni turistiche.
Viene introdotta una modifica atta a consentire il consumo immediato di prodotti oggetto di vendita nelle aziende agricole ed ulteriori modifiche riguardano la presentazione delle domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali, l’adeguamento della legge regionale sull’artigianato nella parte relativa alla disciplina delle attività soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Viene estesa la retroattività della cancellazione dall’A.I.A. al di fuori dei limite dei tre anni imposti dalla norma ed è prevista una modifica relativamente al contributo previsto per gli eventi promozionali per il comparto artigiano.
In materia di commercio e cooperazione sociale si integra la disciplina al fine di inserire tra le materie dei corsi professionali abilitanti alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande anche la ludopatia, con conseguente adeguamento della composizione delle Commissioni d’esame. Per quanto attiene alla cooperazione sociale si ammettono a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda. In materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico viene rivista la disciplina di nomina dei componenti il Comitato tecnico di valutazione e, in materia di politiche industriali, vengono rimodulati i termini di insediamento negli agglomerati industriali da parte delle imprese, consentendo, altresì, al consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di svolgere funzioni anche al di fuori della zona D1, con riferimento anche all’area dell’Aeroporto regionale. Si disciplinano, altresì, le modalità di individuazione dell’organo comunale competente a deliberare in ordine al progetto di fusione dei Consorzi e sono disciplinati i contributi in precedenza erogati dalle Province per attività ricreative e sportive, individuando quali beneficiari i soggetti già destinatari di contributi nell’anno 2015, nel limite di quanto già percepito nel 2015 e con l’esclusione degli enti pubblici e locali.
Chiudono il provvedimento le disposizioni finanziarie e la norma sull’entrata in vigore.