La legge è composta da 7 articoli. I primi tre posticipano i termini per l’avvio del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale disciplinato dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
L’articolo 4 proroga di due anni la validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’articolo 5 disciplina l’affido di incarico sostitutorio di capo segreteria di un Gruppo consiliare a un capo segreteria di altro Gruppo appartenente alla medesima coalizione politica, mentre l’articolo 6 dispone la proroga di sei mesi del termine per la riorganizzazione dei servizi finanziari, contabili e del controllo di gestione delle UTI.
L’articolo 7 prevede infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.