Nello specifico, le principali modifiche consistono in un’integrazione della norma relativa all’attivazione dell’Assemblea regionale d’ambito disciplinando l’ipotesi in cui le conferenze dei Sindaci, ancorché convocate, vadano deserte o non consentano la definizione del quorum necessario tra gli aventi diritto e si prevede che il Presidente dell’Ausir o, qualora questi non risulti nominato, il competente Assessore all’ambiente, convochi la conferenza dei Sindaci. Ulteriori modifiche consentono, nel caso in cui un componente dell’Assemblea regionale d’ambito non sia individuato, di mantenere l’operatività dell’organo con la partecipazione provvisoria del Sindaco del Comune con più abitanti. Si precisa che il Direttore generale è il legale rappresentante dell’Ausir, si abbreviano le tempistiche per la prima convocazione degli organi e si modificano le procedure di liquidazione delle Consulte d’ambito specificando che l’incarico di Commissario liquidatore cessa con il trasferimento dei saldi di bilancio all’Ausir. Infine, si adegua la normativa alla previsione statale concernente i poteri sostitutivi.