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Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria

La legge 22/2017, approvata dall'Aula all'unanimità, con modifiche, nella seduta del 30 maggio scorso, reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dando riscontro a esigenze di correzione e miglioramento emerse durante la prima fase applicativa del provvedimento.

In 20 articoli la nuova legge interviene su diversi aspetti concernenti l’esercizio delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché sulle pratiche della cremazione e destinazione delle ceneri.

I principali interventi riguardano la disciplina dell’attività delle imprese funebri, per la quale non è più previsto un obbligo di autorizzazione, viene stabilita un’incompatibilità con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali ed è richiesta l’offerta di un servizio minimo per l’utenza relativamente al trasporto, alla fornitura della cassa e al disbrigo delle pratiche amministrative.

Più nello specifico:

  • viene disciplinato il cimitero d’urne, inteso come il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;
  • viene precisato il trasporto provvisorio, ovvero la possibilità del trasferimento della salma su richiesta dei familiari, entro trenta ore dal decesso, al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria;
  • si rende possibile l’interramento di urne, ad esempio in tombe di famiglia, garantendone l’integrità e la conservazione nel tempo mediante l’uso di nicchie o pozzetti stagni;
  • in merito alle pratiche di cremazione e alla destinazione delle ceneri, vengono risolti alcuni problemi interpretativi riguardo alla competenza del Comune ad autorizzare la cremazione;
  • vengono specificate e ampliate le modalità di espressione della volontà del defunto per la sua cremazione;
  • si prevede che la volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, espressa in sola forma verbale mentre era in vita, possa essere ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni del coniuge e dei parenti di primo grado;
  • viene fissata una distanza minima di venticinque metri per i cimiteri di animali di affezioni realizzati nei pressi di cimiteri umani.

Ulteriori interventi riguardano l’accertamento di morte, il periodo di osservazione della salma, le strutture obitoriali, il trasporto funebre, la gestione dei cimiteri e requisiti minimi degli stessi, l’inumazione e la tumulazione.

Per approfondire:

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12
Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria

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