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Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale

La legge regionale 16 giugno 2017, n. 24, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2017, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 21 giugno 2017, n. 25.

La legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).

Il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia svolge attualmente tre funzioni principali:

  • di coordinamento operativo negli interventi di soccorso;
  • di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario;
  • di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi emergenza o calamità.

La nuova legge si propone di stabilizzare, valorizzare e potenziare lo svolgimento delle prime due funzioni, che rappresentano la parte prevalente dell’attività del Soccorso Alpino; la necessità dell’intervento normativo deriva anche dall’esigenza di dare al Soccorso Alpino regionale uno stabile e univoco riferimento con l’ente Regione, capace di sfruttarne in maniera propria, efficace e funzionale le potenzialità.

Da qui la scelta di inserire il Soccorso Alpino nel sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, nel contesto della rete regionale dell’emergenza e urgenza, sia per quanto attiene agli indirizzi strategici sia dal punto di vista operativo e finanziario.

La legge definisce quindi la governance regionale di riferimento del Soccorso Alpino e stabilisce che i rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione siano regolati da un’unica convenzione, da definire in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di corpo forestale regionale.

La convenzione dovrà essere stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

Riguardo alle prestazioni di soccorso, la legge:

  • prevede che gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, siano soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato;
  • è disciplinato il soccorso conseguente ad attività ricreative che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prevedendo la possibilità di una compartecipazione del cittadino alle spese di ricerca e recupero;
  • riconosce e sostiene il Soccorso Alpino come soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico nelle attività di soccorso;
  • stanzia risorse a favore dei Comuni per interventi di adeguamento di campi sportivi o altre strutture idonee per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza.

Infine, nell’ottica di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto, si autorizza l’Amministrazione regionale ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse in zone non coperte dal segnale telefonico.

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