Apprendimento permanente e orientamento permanente, per consentire alla persona di accedere, in ogni fase della vita, ad un percorso educativo e formativo, ponendo il patrimonio formativo, professionale e culturale in un’ottica di centralità della persona e di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle sue conoscenze e competenze.
Un siffatto diritto all’apprendimento permanente rappresenta, pertanto, la base per l’inclusione lavorativa e sociale.
La legge prevede l’integrazione dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro all’interno di apposite “Reti regionali dell’apprendimento permanente”, la cui costituzione è prevista anche a livello nazionale dalla legge 92/2012 (Legge Fornero).
Le predette reti comprenderanno tutti i soggetti preposti, a livello regionale, all’erogazione dei servizi di istruzione, formazione e orientamento, nonché i Centri per l’impiego, con il compito di promuovere azioni finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
La legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione I Supplemento Ordinario n. 23 del 26 luglio 2017 al BUR n. 30 di pari data.