Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)
Approvata dall’Aula consiliare lo scorso 27 giugno, la legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 19 luglio 2017, n. 29.
La legge apporta modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, recante "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate".
Obiettivo del provvedimento è di rendere maggiormente efficaci le azioni di prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, introdotte a livello regionale con la citata legge 1/2014.
I principali interventi riguardano:
- la revisione della disciplina concernente il divieto, già vigente, di installazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le cosiddette new slot o videolotteries, entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili - scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile, etc ... -, con l'ampliamento di tali luoghi, ricomprendendo, tra gli altri, i centri preposti alla formazione professionale, i luoghi di aggregazione per anziani, gli istituti di credito, gli sportelli bancomat e gli esercizi compro oro;
- l'estensione dell'obbligo del rispetto della distanza dei 500 metri da detti luoghi sensibili alle attività di raccolta di scommesse;
- l'attribuzione ai Comuni del potere di limitare gli orari di apertura delle sale a gioco e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali, rispettivamente per un massimo di tredici e di otto ore giornaliere;
- la previsione dell'adozione in collaborazione con le associazioni di categoria degli esercenti di un codice di autoregolamentazione per la sorveglianza da parte degli esercenti delle condizioni di fragilità dei giocatori;
- l'istituzione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza ai giocatori per l'orientamento ai servizi competenti;
- la previsione dell'assenza di apparecchi per il gioco lecito in esercizi pubblici e commerciali come requisito essenziale per l'accesso a qualsiasi contributo o agevolazione economica erogati dalla Regione;
- l'incremento dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali nei cui locali siano installati apparecchi da gioco e la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 per cento per gli esercizi che decidono volontariamente di disinstallare tali apparecchi, prevedendo in tal caso degli incentivi per la riconversione dei locali interessati dalla disinstallazione;
- la previsione di un termine di adeguamento all'obbligo del rispetto della distanza di 500 metri da luoghi sensibili anche per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della nuova legge, rispettivamente di 5 anni per le sale da gioco e le sale scommesse e di tre anni per tutti gli altri esercizi pubblici e commerciali.
Vai al BUR
Iter delle leggi> pdl 93 stralcio 129-03 pdl 174 (testo unificato)