Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
La legge di assestamento del bilancio 2017, redatta secondo le regole dell’armonizzazione, provvede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l’avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell’esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l’allocazione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate sia le spese dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili.
Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento del bilancio 2017 è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (16) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (dalla tabella A1 alla tabella R) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.
In particolare:
- l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo finanziario (comma 1) e le allegate tabelle A1, A2, A3 e A4 relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di destinazione, alle entrate regionali, all’iscrizione di assegnazioni vincolate e all’aggiornamento delle previsioni di cassa (commi da 2 a 5);
- gli articoli da 2 a 12 sono organizzati per macro aree di intervento (che coincidono quasi esattamente con le competenze delle Commissioni consiliari) e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse a disposizione (le tabelle da B a R allegate ai rispettivi articoli);
- l’articolo 13, senza tabella, contiene tutte le disposizioni riguardanti conferme di contributi;
- l’articolo 14, con le rispettive tabelle R e O allegate, autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale.
Gli articoli 15 e 16 infine dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria generale del provvedimento e la sua entrata in vigore.
Tra i numerosi stanziamenti previsti si segnalano, in particolare i seguenti:
- 30,9 milioni a favore dei servizi sanitari e delle politiche sociali;
- 17,5 milioni in materia di lavoro e occupazione, formazione, istruzione e ricerca;
- 3,2 milioni con riferimento agli interventi in materia di ambiente e energia;
- 2,5 milioni destinati a iniziative di protezione civile;
- 95,2 milioni finalizzati agli interventi riguardanti la mobilità, le infrastrutture di trasporto, i lavori pubblici e la casa;
- 13,2 milioni destinati alle attività economiche;
- 2,8 milioni a favore del sostegno del territorio montano;
- 6 milioni destinati a iniziative in materia di agricoltura e foreste;
- 4,5 milioni finalizzati a interventi nel campo della cultura e dello sport;
- 12 milioni per il finanziamento dell’”Intesa per lo sviluppo” rivolta al sostegno di interventi di politica territoriale a livello di area vasta e 3 milioni destinati alle Unioni territoriali (UTI) per l’esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica.
Da ricordare, inoltre, la disposizione contenuta nell’articolo 11, che autorizza le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali ad assumere a tempo indeterminato il personale assunto a tempo determinato, purché in possesso di determinati requisiti.
Con la manovra di assestamento, oltre alla distribuzione del saldo finanziario, si sono infine predisposte, nel completo mantenimento dell'equilibrio del bilancio, una serie di variazioni contabili a saldo zero e alcune modifiche di carattere legislativo nei diversi settori di intervento con riferimento a norme con impatto economico o finanziario.
La legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2017, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, II Supplemento ordinario n. 26 del 9 agosto 2017 al Bur n. 32 di pari data.