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Progetto di legge nazionale riguardante modifiche dell’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

Il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 30 giugno 2017, il Progetto di legge nazionale riguardante "Modifiche dell’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)";  sottoscritto da Consiglieri appartenenti a tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale,  è stato approvato all’unanimità, senza modifiche, sia in Commissione che in Aula.

Il progetto di legge nazionale (n. 15) consta di un solo articolo che intende modificare l’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente i soggetti a cui compete l’autenticazione delle firme degli elettori per la presentazione delle liste elettorali e dei candidati, con la finalità di semplificare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali, riconoscendo il potere di procedere alle autenticazioni ai presidenti di regione e ai consiglieri regionali, come già sussiste per altri organi di natura politica, come i presidenti e i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali.

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Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'art. 26 dello Statuto speciale.

I progetti sono poi inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

Per approfondire

La finalità della  modifica all’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, volta ad agevolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali e referendari, attraverso la semplificazione delle procedure di autenticazione, nasce dall’esigenza di rendere più concreto il principio di democrazia, sia rappresentativa che diretta, partendo dall’avvio delle procedure previste per la partecipazione politica e la competizione elettorale. Facilitando gli elettori e i presentatori delle liste si vuole favorire una democrazia partecipativa e attiva, decentrata e accessibile, che permetta a tutti di impegnarsi in prima persona.

Con la  modifica dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990 si facilita anche l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori dei referendum, nonché l’autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Anche l’autenticazione delle sottoscrizioni delle liste dei candidati alle elezioni europee sono facilitate con l’introduzione della modifica proposta all’articolo 14, poiché l’articolo 51 della legge n. 18 del 1979 dispone che, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, se non diversamente disposto, le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, contenente appunto il rinvio all’articolo 14 della legge 53/1990.

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Autenticazione firme degli elettori