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Disposizioni per l’ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito

La legge approvata dal Consiglio regionale detta disposizioni per il coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015, con il Reddito di inclusione (ReI), nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, istituito dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Con la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15, la Regione si è dotata di uno strumento di contrasto alla povertà e sostegno all’inclusione sociale, denominato “Misura attiva di sostegno al reddito”, e ha previsto specificamente che la Misura regionale si coordini con analoghe misure di contrasto alla povertà avviate dallo Stato su tutto il territorio nazionale.

La Misura ha di fatto anticipato i contenuti degli interventi messi in campo dallo Stato per la lotta alla povertà, rappresentati in primo luogo dal Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), avviato a partire da settembre 2016 e con il quale sin dalla sua prima applicazione la Misura si è coordinata, e ora dal Reddito di inclusione.

Il ReI è definito dal decreto legislativo 147 come misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. È individuato quale livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e consiste nel riconoscimento di un intervento di sostegno economico, condizionato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

 

Cosa prevede la nuova legge

La legge appena approvata prevede in via generale la possibilità per la Regione di integrare il ReI con risorse proprie, ampliando la platea dei possibili beneficiari o incrementando l’ammontare del beneficio economico del ReI.

In sede di prima applicazione, si è previsto che la Misura attiva di sostegno al reddito si coordini con il Rei attraverso l’integrazione del beneficio economico.

Ai beneficiari di ReI residenti in regione da almeno 24 mesi verranno quindi riconosciute integrazioni regionali agli importi corrisposti dallo Stato, di valore crescente in relazione alla presenza di minori nel nucleo familiare beneficiario.

L’importo base dell’integrazione, pari a 185 euro mensili, è stato individuato in modo da garantire che l’integrazione economica regionale al ReI sia coerente con quelle in corso per il SIA, che è destinato a essere sostituito dal ReI, ma che nel frattempo continuerà a essere erogato per un certo tempo.

L’importo massimo previsto dell’integrazione è di 285 euro mensili per i nuclei familiari con due e più componenti di età minore di 18 anni.

Viene poi modificata la durata della Misura attiva di sostegno al reddito, per renderla omogenea con la durata del ReI, facendo sì che la durata complessiva di tutte le misure sia pari al massimo a 30 mesi.

La legge infine prevede ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità attuative delle integrazioni regionali e per la regolamentazione di casistiche particolari che si prevede possano verificarsi.

Dalla banca dati Iter leggi è disponibile il testo trasmesso al Presidente della Regione per la promulgazione della legge e la sua successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BUR n. 45 dd. 8 novembre 2017 - L.r. 6 novembre 2017, n. 35

Agg. 8 novembre 2017

Reddito inclusione