La legge regionale, approvata il 24 ottobre 2017, assegna al Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia il ruolo di principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale paesaggistico e turistico delle zone montane, riunendo la disciplina di valorizzazione delle strutture alpine regionali contenuta nella legge regionale 22/2012 e quella sulla promozione dell’attività del Club alpino italiano prevista dalla legge regionale 34/1992.
Fra le funzioni assegnate al CAI vi è quella diretta alla realizzazione e alla manutenzione delle strutture dedicate alla fruizione dell’ambiente montano avendo particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.
Vanno segnalate anche le funzioni di catalogazione dei sentieri, di formazione e di consulenza scientifica.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all’approvazione dell’Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative attuative delle funzioni assegnate dalla legge. La realizzazione delle iniziative del programma possono essere finanziate dalla Regione con contributi.
Le funzioni tecniche, comprendenti attività pianificatorie, sono svolte dalle strutture interne del CAI FVG “senza oneri per l’Amministrazione regionale".
Dalla banca dati iter leggi è disponibile il testo approvato dal Consiglio regionale e trasmesso alla Presidente della Regione per la promulgazione della legge e sua successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
BUR n. 45 dd. 8 novembre 2017 - L.r. 6 novembre 2017, n. 36
Agg. 8 novembre 2017