La legge regionale contiene la riforma della disciplina della gestione della pesca nelle acque interne, mirando ad alcuni obiettivi essenziali quali la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione delle risorse a disposizione, l’efficacia nell’azione di pianificazione, la valorizzazione della pesca sportiva e l’integrazione delle istanze del mondo della pesca sportiva con quelle di tutela dell’ambiente naturale acquatico.
Al fine di perseguire questi obiettivi si pone come elemento essenziale la riforma dell’Ente Tutela Pesca che diventa Ente tutela patrimonio ittico, ente funzionale della Regione cui sono demandate molte funzioni tra le quali si segnalano l’attuazione operativa della politica regionale in materia, la gestione degli impianti regionali, la collaborazione con le società e le associazioni del settore, l’adozione del piano di gestione ittica, il monitoraggio ambientale, il rilascio delle licenze di pesca sportiva e professionale, l’adozione del programma delle immissioni, lo svolgimento delle attività didattiche e l’attività di vigilanza.
Il ruolo della Regione viene rafforzato al fine di assicurare la sostenibilità dell’attività di pesca e si dà un ruolo centrale alla pianificazione per cui il Piano di gestione ittica diviene il quadro tecnico-scientifico di riferimento entro il quale agire, basato sulle conoscenze relative alle specie ittiche e agli ambienti acquatici. Il Piano, attraverso la valutazione delle dinamiche naturalistiche, individua il potenziale prelievo ittico per singole zone e stabilisce i criteri per l’individuazione delle misure di tutela e delle modalità di immissioni a scopo di ripopolamento e di pesca.
Nello specifico:
Tra questa ultime merita attenzione la previsione per cui, al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l’Ente tutela pesca può concedere, negli anni 2018-2019, alle organizzazioni di pesca sportiva regionali, alle società sportive, alle associazioni ed organizzazioni volontariato che operano senza fini di lucro nel settore della pesca sportiva, la gestione di cinque campi di gara fissi.
La legge entrerà in vigore l’1 gennaio 2018.
Dalla banca dati iter delle leggi è disponibile il testo trasmesso alla Presidente della Regione per la promulgazione della legge e la sua successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
BUR 6 dicembre 2017, n. 49 - Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42
Aggiornato il 12 dicembre 2017