Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese della Regione.
Esso, in ossequio a quanto stabilito dall’armonizzazione e dalla legge di contabilità e finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale.
Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori:
- l’introduzione di nuove norme e l’abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme preesistenti,
- la rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia);
- la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa.
La legge di bilancio ha funzione autorizzatoria e contiene le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
Il ‘Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018’ (ddl 240/XI) è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 15 dicembre 2017.
LR 28 dicembre 2017, n. 46 - BUR S.O. 5 gennaio 2018, n. 4 al BUR 3 gennaio 2018, n. 1
Agg. 8 gennaio 2018
Iter leggi > ddl 240/XI