A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia, pur nelle more della definizione delle modalità da definirsi con norma di attuazione dello statuto regionale, applica le disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.
La legge collegata alla manovra di bilancio 2018 è, in particolare, così composta:
l’articolo 1 contiene disposizioni relative a servizi istituzionali, generali e di gestione, nonché altre norme settoriali e contabili;
l’articolo 2 contiene disposizioni in materia di attività produttive;
l’articolo 3 include le disposizioni in materia di risorse agricole e forestali;
l’articolo 4 norme a tutela dell’ambiente e dell’energia;
l’articolo 5 attiene a disposizioni sull’assetto del territorio e sull’edilizia;
l’articolo 6 è dedicato ai beni e alle attività culturali, sportive e tempo libero;
l’articolo 7 riguarda le norme in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili;
l’articolo 8 attiene alle disposizioni in materia di salute e politiche sociali;
l’articolo 9 evidenzia le disposizioni riguardanti il sistema delle autonomie locali e il coordinamento della finanza pubblica;
l’articolo 10 contiene disposizioni sulla funzione pubblica e, infine, l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.
La ‘Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020’ (238/XI) è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 15 dicembre 2017.
L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 - BUR S.O. 5 gennaio 2018, n. 2 al BUR 3 gennaio 2018, n. 1
Agg. 8 gennaio 2018
Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018