La legge definisce i requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio, al fine di contribuire alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine.
Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina dettata dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, con cui il Ministero della salute e le Regioni, nel quadro delle rispettive competenze, hanno definito una regolamentazione di cornice inerente gli aspetti igienico-sanitari connessi alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio.
Oggetto della nuova legge sono le piscine pubbliche o private aperte al pubblico, le piscine private o pubbliche a uso collettivo (ovvero quelle inserite ad esempio in strutture ricettive o afferenti a istituti scolastici, palestre, centri benessere, circoli), gli impianti finalizzati al gioco acquatico, le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, purché composti da più di otto unità abitative.
Sono escluse dall’applicazione della legge le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, in quanto regolamentate da altra normativa specifica.
La legge individua e definisce gli elementi funzionali del complesso natatorio, le aree e dotazioni per la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso e le caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento delle vasche.
Viene disciplinato il sistema di controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso natatorio, distinguendo controlli interni e controlli esterni: i primi, da eseguirsi a cura del responsabile della piscina, individuato nel titolare dell’impianto o in altro soggetto dello stesso designato; i secondi, di competenza dell’Azienda sanitaria competente per territorio.
La legge disciplina altresì la presenza dell’assistente ai bagnanti, abilitato alle operazione di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente e individua la figura dell’addetto agli impianti tecnologici, incaricato di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Si prescrive che ogni piscina disciplinata dalla legge debba dotarsi di un regolamento interno, da esporre in maniera ben visibile e da rendere fruibile a tutti gli utenti e bagnanti, nel quale disciplinare le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalare la presenza dell’assistente ai bagnanti.
È previsto uno specifico impegno della Regione per la promozione e diffusione della cultura del salvamento tra gli utenti, il personale delle piscine e i titolari degli impianti, da realizzare in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e le associazioni ed enti operanti nel settore, anche attraverso l’organizzazione di specifici corsi di formazione.
Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, verranno definiti gli aspetti attuativi e di dettaglio della nuova disciplina.
La legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine già in esercizio dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione.
Iter leggi- pdl 208/XI
Bur 17 gennaio 2018, n. 3 - Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1