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Modifiche alla l.r. 5/2003 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali): pubblicato il testo di legge nel BUR 28 febbraio 2018, n. 9

Entro tre mesi dalla pubblicazione nel BUR, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

E’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 28 febbraio, n. 9 il testo della legge regionale (016_153_156_159_164-01) "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali)", approvata dal Consiglio regionale ai sensi all’articolo 12, secondo comma, dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, nella seduta n. 349 del 23 gennaio 2018, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Tale pubblicazione nel BUR ha solo il fine della decorrenza del termine di tre mesi entro il quale, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possano richiedere che si proceda al referendum popolare per confermare o meno la legge statutaria.

Il numero degli elettori necessario è pari a 34.218.

Il testo della legge deriva dalle proposte di legge, presentate da diverse forze politiche presenti in Consiglio regionale, esaminate congiuntamente e approvate all’unanimità dalla V Commissione consiliare, a conclusione del lavoro svolto con l’obiettivo di raggiungere la massima condivisione possibile sulla legge statutaria che modifica la legge regionale 5/2003 in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare.

Cosa prevede

  • Di rilievo è innanzi tutto l’istituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista con l’introduzione dell’articolo 4 bis nella legge regionale 5/2003, in sostituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel controllo di ammissibilità delle proposte di referendum e in altre funzioni nell’ambito dei procedimenti referendari e di iniziativa legislativa popolare. Considerato il carattere di terzietà che si vuole attribuire alla Commissione di garanzia, si prevede che i componenti rimangano in carica sei anni; i compensi saranno fissati dall’Ufficio di Presidenza. Si prevede che tutte le deliberazioni con cui si decide sull’ammissibilità di un referendum o sulla regolarità della richiesta debbano essere pubblicate nel BUR e che i termini di impugnativa decorrano dalla data di pubblicazione.
  • Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 consistono nell’abrogazione delle norme che attribuiscono a due consigli provinciali il potere di richiedere il referendum abrogativo e nell’attribuire analogo potere a 25 consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione. In tal senso viene integrato l’articolo 2 della legge regionale 5/2003 e viene di conseguenza integralmente riformulato l’articolo 12: le deliberazioni consiliari devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti entro sei mesi e devono indicare, oltre al quesito referendario, formulato con le stesse modalità previste dall’articolo 5 per la proposta di referendum di iniziativa degli elettori, i nominativi di almeno 5 consiglieri dei comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni che, nella proposta di referendum iniziativa degli elettori, sono assegnate invece ai promotori designati nell’atto di iniziativa.
  • Si prevede di elevare da 500 a 1000 il numero minimo dei firmatari della proposta di referendum di iniziativa degli elettori e conseguentemente viene elevato da 50 a 100 il numero minimo di firmatari per ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali. Viene poi specificato che i promotori designati a esercitare le funzioni previste dalla legge devono essere non meno di cinque e non più di dieci. Il numero minimo è stato introdotto per coordinare la norma con quella contenuta all’articolo 10 (che prevede che la richiesta sia depositata da almeno 5 dei promotori designati); il numero massimo viene fissato per esigenze di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge (convocazioni, partecipazione alle udienze, sottoscrizione di atti ecc.).
  • E’ prevista una riduzione del quorum di partecipazione passando dal 50 % al 40 % degli aventi diritto al voto e stesso quorum strutturale è previsto per i referendum consultivo facoltativo e propositivo, mentre per i referendum consultivi obbligatori in materia di variazioni delle circoscrizioni comunali è rimasto invariato il testo vigente, che non prevede nessun quorum strutturale.
  • In attuazione di un principio di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa, si prevede, aggiungendo il comma 2 quater all’articolo 20, che la decadenza per fine legislatura di un progetto di legge in materia di circoscrizioni o denominazioni comunali non fa venir meno l’efficacia e la validità del referendum consultivo già effettuato.

Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 sono di natura tecnica e di coordinamento sistematico, come le seguenti:

  • si aggiunge all’articolo 10 il comma 2 bis che prevede per la richiesta di referendum abrogativo forme di pubblicazione omogenee a quelle previste per la proposta di referendum dall’articolo 5, comma 9;
  • l’articolo 22 viene riformulato in coerenza con l’articolo 27 dello Statuto, modificato dalla legge cost. 1/2016, prevedendo che le proposte di legge di iniziativa popolare debbano essere corredate delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione;
  • l’articolo 23, relativo al referendum propositivo, stabilisce che il numero degli elettori necessario per avviare la procedura è lo stesso del referendum abrogativo, quindi 1.000 per la proposta di referendum e 15.000 per la successiva richiesta, ove il referendum sia dichiarato ammissibile, e non 5.000 come per l’iniziativa legislativa, scegliendo di non equiparare il numero di firme a quello previsto dallo Statuto per l’iniziativa legislativa popolare, in quanto l’iniziativa del referendum propositivo ha una maggior forza giuridica, essendo in grado, ove il Consiglio non deliberi entro un certo termine, di provocare una consultazione referendaria sulla proposta di legge contenuta nella richiesta di referendum propositivo;
  • vengono raggruppate in un nuovo capo V bis le disposizioni sullo svolgimento dei referendum ora contenute nella legge regionale 22/1988, estendendole al referendum propositivo introdotto successivamente alla legge regionale del 1988.

 

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