La legge modifica alcuni articoli riguardanti il personale delle segreterie dei Gruppi consiliari e gli assegni vitalizi che spettano ai Consiglieri regionali cessati dal mandato.
L’articolo 1 abroga il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 “Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale” che prevede che il personale assegnato ai Gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni e di analoghi organi collegiali sia ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.
L’articolo 2 modifica il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2014 per consentire anche al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale, oltre che al Presidente della Regione e agli Assessori, senza oneri aggiuntivi, di commutare un’unità di addetto di segreteria del rispettivo ufficio di segreteria, con due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale. Viene inoltre abrogato il comma 4, che limitava l’applicazione delle disposizioni ivi previste alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 3/2014.
L’articolo 3 rende applicabili nella legislatura attuale e anche nelle future le disposizioni del comma 4 dell’articolo 6 bis (Spese di funzionamento dei gruppi consiliari) della legge regionale 3/2014, che ammette il trasferimento di un importo del contributo assegnato a un gruppo consiliare al altro gruppo consiliare appartenente alla stessa coalizione, previa intesa tra i Presidenti dei gruppi consiliari interessati
L’articolo 4 modifica l’articolo 10 della legge regionale 3/2014, riguardante la rivalutazione annuale degli assegni vitalizi che viene bloccata sino al 31 dicembre 2018.
L’articolo 5 modifica l’articolo 3 della legge regionale 2/2015 che, nel perseguire l'obiettivo di “un’ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità” (art. 1), aveva inciso sulla disciplina dell’assegno vitalizio spettante ai Consiglieri regionali cessati dal mandato, prevedendo all'articolo 3 una riduzione temporanea, fino al 30 giugno 2018, dell'assegno vitalizio, da applicarsi con criteri di progressività sugli assegni vitalizi, secondo le tabelle A e B allegate alla legge. Ritenendo opportuno continuare nella direzione del contenimento dei costi della politica per fronteggiare l’attuale contesto economico, anche facendo ricorso a una misura provvisoria, ritenuta in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati della Corte costituzionale per questo genere di interventi, la riduzione degli importi dei vitalizi viene protratta sino al 31 dicembre 2018.
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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