L’articolo 1 modifica il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 26/2014, eliminando il termine dell’1 gennaio 2018, previsto per completare il passaggio alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) di tutte le funzioni elencate nell’articolo 26 della legge regionale 26/2014. La data del 1° gennaio 2018 non viene sostituita con un’altra data prestabilita, ma viene lasciata libertà di decisione alle Assemblee delle Unioni.
Conseguentemente, viene abrogato il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 44/2017 che, di fatto, aveva già prorogato all’1 luglio 2018 il termine inizialmente previsto dell’1 gennaio 2018.
L’articolo 2 modifica il comma 19 dell’articolo 56 della legge regionale 18/2016, per consentire anche ai comuni non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, come già previsto per i comuni partecipanti alle UTI, per la Regione e le UTI, di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigente nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Conseguentemente, viene abrogato il comma 20 che limitava al 50 per cento la possibilità di assumere ai Comuni non partecipanti alle UTI.
L’art. 3 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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