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Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

E' stato trasmesso al Presidente della Regione per la promulgazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale il testo della legge approvata, a maggioranza con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio scorso. La legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BUR.

La legge di assestamento del bilancio 2018, redatta secondo le regole dell’armonizzazione, provvede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l’avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell’esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l’allocazione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate sia le spese dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili.

Dal punto di vista strutturale, il disegno di legge di assestamento del bilancio 2017 è composto, come di consueto, da una parte redatta in articoli (17) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (da tabella A1 a tabella P) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.

In particolare, l’articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l’evidenza della determinazione dell’avanzo finanziario (comma 1), l’autorizzazione a disporre, con provvedimento del Ragioniere generale, le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione (comma 2), le previsioni di entrata conseguenti al subentro nei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa Provincia di Udine (comma 3), le variazioni in entrata e in spesa con riferimento ai mutui della Provincia di Udine, nei cui rapporti la Regione Friuli Venezia Giulia è subentrata in seguito alla soppressione dell’ente, contenute nell’allegata tabella A4 (comma 4), nonché le allegate tabelle A1, A2 e A3 relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di destinazione, alle entrate regionali e all’iscrizione di assegnazioni vincolate (commi da 5 a 7).

Gli articoli da 2 a 13 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse a disposizione (con le relative tabelle da B a M allegate ai rispettivi articoli).

L’articolo 14 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegate tabelle P e N).

L’articolo 15 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l’articolo 16 prevede l’allegazione del prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" come previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo118/2011.

L’articolo 17 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

 

7/8/2018 - agg. 20/8/2018

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