A tale fine sono previsti aiuti alle imprese concessi nel rispetto della disciplina dettata dall’Unione europea e, in particolare, del regolamento (UE) n. 651/2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno - e del regolamento (UE) n. 1407/2013 - che contempla gli aiuti in regime «de minimis».
In base a tali regolamenti gli aiuti si applicano fino al 30 giugno 2021.
Beneficiano di questi contributi le imprese iscritte al Registro delle imprese che conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni e che possiedono determinati requisiti in conformità della normativa europea per l’accesso agli aiuti di Stato.
I sostegni economici sono previsti nelle forme alternative:
Ogni realtà produttiva in crisi può essere sostenuta da un solo progetto di investimento finanziato da questa legge regionale (principio della concessione “una tantum”) e il contributo non può superare complessivamente l’importo di 500.000.
La legge contiene norme di dettaglio che la rendono immediatamente applicabile.
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La legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - BUR n. 42 dd. 17 ottobre 2018
Aggiornato il 17/10/2018
Segreteria generale del Consiglio regionale
Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa
Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale