informazioni

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni

Nella seduta del 2 ottobre 2018 il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, con modifiche, il disegno di legge dedicato a “Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni” che mira a contrastare la crisi del settore promuovendo gli investimenti che mantengano la produttività e l’occupazione.

A tale fine sono previsti aiuti alle imprese concessi nel rispetto della disciplina dettata dall’Unione europea e, in particolare, del regolamento (UE) n. 651/2014  - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno -  e del regolamento (UE) n. 1407/2013  - che contempla gli aiuti in regime «de minimis».

In base a tali regolamenti gli aiuti si applicano fino al 30 giugno 2021. 

Beneficiano di questi contributi le imprese iscritte al Registro delle imprese che conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni e che possiedono determinati requisiti in conformità della normativa europea per l’accesso agli aiuti di Stato.

I sostegni economici sono previsti nelle forme alternative:

  • del finanziamento a tasso di interesse agevolato dell’importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni (con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982) per le acquisizioni considerate ammissibili (articolo 7, comma 1);
  • del contributo in conto capitale (articolo 5), nella misura massima di 500,000,00 euro ad impresa per le acquisizioni considerate ammissibili (articolo 7, comma 1) e del contributo in conto capitale di 200.000,00 euro per le spese, successive alle acquisizioni, per il mantenimento o l’aumento dei posti di lavoro occupati dallo stesso stabilimento (articolo 7, comma 2).

Ogni realtà produttiva in crisi può essere sostenuta da un solo progetto di investimento finanziato da questa legge regionale (principio della concessione “una tantum”) e il contributo non può superare complessivamente l’importo di 500.000.

La legge contiene norme di dettaglio che la rendono immediatamente applicabile.

.-.

La legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - BUR n. 42 dd. 17 ottobre 2018

Aggiornato il 17/10/2018

Segreteria generale del Consiglio regionale

Testo:  Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa

Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale

Filiera carne, prosciutto - Foto dal web (Royalty free)