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Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante “Istituzione del Garante dei diritti della persona” e istituzione del Difensore civico regionale

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, nella seduta del 4 ottobre scorso, la legge regionale “Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante ‘Istituzione del Garante dei diritti della persona’ e istituzione del Difensore civico regionale”.

La legge regionale, d’iniziativa consiliare, modifica la legge regionale 9/2014, sostituendo il “Garante regionale dei diritti delle persone”, costituito da un collegio di tre membri eletti dal Consiglio regionale, con un organo monocratico; viene inoltre istituita la figura del Difensore civico, organo a cui il cittadino può rivolgersi per chiedere il riesame del diniego dell'accesso agli atti, espresso o tacito, o il riesame del differimento o della limitazione dell’accesso, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta insoddisfacente.

Si tratta di una funzione particolarmente importante, in quanto la richiesta di riesame di diniego dell'accesso costituisce un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale in senso stretto, che l’interessato può proporre dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR), e nel contempo il “parere” espresso dal Difensore civico può rappresentare un orientamento generale, in materia di accesso, per le amministrazioni sulle quali vige la competenza del Difensore civico.

Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell’infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo. Una delle cause di incompatibilità alla carica di Garante è l’espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell’incarico.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. Una delle cause di incompatibilità alla carica di Difensore civico è lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

Il Difensore civico, come il Garante, è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza assoluta; al Garante e al Difensore civico, che rimangono in carica cinque anni, spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell’indennità di presenza dei consiglieri regionali.

A supporto di alcune attività del Garante e del Difensore civico è istituita un’apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.

La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2019; da tale data, del collegio di tre membri del Garante, eletto dal Consiglio regionale il 26 giugno 2014, rimarrà in carica solo il Presidente, il quale eserciterà tutte le funzioni dell’organo collegiale fino alla sua scadenza naturale.

La legge approvata dall'Aulla consiliare  è stato trasmessa al Presidente della Regione per la sua promulgazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2018, N. 23 - BUR 7 NOVEMBRE 2018, N. 45

Segreteria generale del Consiglio regionale

Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa

Pubblicazione: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale

Gente (foto Archivio CR, Massimo Cetin )