Nello specifico, si prevede che per poter accedere alle azioni regionali per le politiche abitative, i richiedenti siano residenti in regione da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, con l’eccezione delle misure rivolte al sostegno alle locazioni e alla morosità incolpevole per accedere alle quali continua a trovare applicazione il requisito di residenza biennale, in ottemperanza a quanto previsto da una recente sentenza della Corte costituzionale.
Costituisce altresì requisito indispensabile il non essere stati condannati in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici.
Un ulteriore presupposto è quello di non essere proprietari di altri alloggi sul territorio nazionale o all’estero che, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, comporta la presentazione di un certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati dalla traduzione in italiano autenticata dalla competente autorità consolare italiana.
Tale previsione, che comunque non trova applicazione per i rifugiati ed i titolari di protezione sussidiaria, ha il proprio fondamento nell’esigenza di porre la pubblica amministrazione nella condizione di avere certezza della situazione immobiliare dei cittadini extra Unione europea, stante l’impossibilità di certificare e verificare autonomamente tale requisito.
---
La legge regionale 24/2018 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione II supplemento ordinario n. 42 dd. 7 novembre 2018 al BUR n. 45 di pari data.
Segreteria generale del Consiglio regionale
Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa
Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale