L’Azienda regionale di coordinamento per la salute succede all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS).
L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale succede all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, semplicemente cambiando denominazione, senza modifiche all’attuale assetto organizzativo.
L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina succede all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e a parte dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, limitatamente agli ospedali di Gorizia e Monfalcone e alle strutture degli attuali distretti Alto Isontino e Basso Isontino.
L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale succede all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” e a parte dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, limitatamente agli ospedali di Latisana e Palmanova e alle strutture degli attuali distretti Est e Ovest.
Sono confermati, come parte del SSR, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Burlo Garofolo” di Trieste e l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Centro di riferimento oncologico” di Aviano.
Il numero di enti del SSR passa quindi dagli attuali 8, previsti dalla legge regionale 17/2014, a 6. Le aziende sanitarie, in particolare, passano da 5 a 3.
Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS)
Alla nuova Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) sono attribuiti compiti di carattere tecnico specialistico, a supporto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria.
In particolare, è previsto che ARCS:
Ad ARCS sono altresì delegate le funzioni di gestione sanitaria accentrata, ai sensi del decreto legislativo 118/2011 (concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali), nei modi e nei tempi da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
Si prevede che ARCS svolga le proprie attribuzioni sia attraverso le proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti del SSR, sia mediante l’acquisizione di personale da altre pubbliche amministrazioni attraverso l’istituto del comando e l’istituto del distacco.
Distretti
La legge ridefinisce poi l’articolazione distrettuale delle nuove aziende sanitarie, prevedendo che il perimetro dei distretti sanitari sia individuato dal direttore generale dell’azienda sanitaria previo parere dei Comuni coinvolti, garantendo una popolazione minima di 50 mila abitanti, con la possibilità di deroghe al limite minimo per i distretti delle zone montane, dei Comuni turistici e delle zone a bassa densità di popolazione residente.
È previsto altresì che il territorio del distretto coincida con il territorio dell’ambito del Servizio sociale dei Comuni o ne sia multiplo; qualora l’ambito del Servizio sociale abbia una popolazione superiore a 200 mila abitanti, il territorio di competenza del distretto potrà costituirne frazione.
Conferenze dei sindaci
L’articolo 7, relativo alle Conferenze dei sindaci, disciplina le modalità attraverso cui le comunità locali esprimono i propri bisogni di salute, prevedendo che ciascuna Conferenza dei sindaci possa agire tramite rappresentanze di sindaci costituite sul livello della competenza territoriale dell’azienda (l’area vasta) o della competenza territoriale del distretto.
Direzione strategica delle aziende
L’articolo 8 definisce la direzione strategica delle aziende. Per l’Azienda regionale di coordinamento per la salute, la direzione strategica risulta composta dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dai direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale, nonché dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari, in relazione all’attribuzione di funzioni sanitarie accentrate. Per le altre aziende sono previsti il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociosanitari.
Organizzazione dipartimentale
L’articolo 9 individua l’organizzazione dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa delle attività degli enti del SSR. Prevede che l’assistenza sia organizzata secondo il modello “hub and spoke” e secondo il principio delle reti cliniche. Dispone che i presidi ospedalieri, sia hub che spoke, siano dotati di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con proprio dirigente amministrativo di presidio e dirigente medico di presidio. Analogamente, per le sedi ospedaliere articolazione dei presidi, è prevista l’autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con un proprio dirigente medico di sede; nel caso di presidio ospedaliero con più sedi, il dirigente medico di presidio svolge anche le funzioni e i compiti di dirigente medico di sede ospedaliera.
Tempi e modalità di costituzione dei nuovi enti del SSR
L’articolo 11 definisce tempi e modalità di costituzione dei nuovi enti del SSR.
L’Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, viene costituita a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con sede legale a Trieste, e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sede legale a Udine, dovranno essere costituite entro il 1° gennaio 2020. Dalla stessa decorrenza, l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” assumerà la denominazione di Azienda sanitaria Friuli Occidentale.
L’articolo 12 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la decadenza degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e delle altre aziende sanitarie attualmente previste dalla legge regionale 17/2014 (AAS 2, AAS 3, ASUI Trieste e ASUI Udine).
Con decorrenza 1° gennaio 2019 sono nominati il commissario straordinario dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, il commissario unico di ASUI Trieste e di AAS 2 e il commissario unico di ASUI Udine e AAS 3.
I commissari sono nominati per un periodo di 12 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi; essi devono predisporre tutti gli atti necessari per l’avvio del nuovo assetto del SSR. Dal 1° gennaio 2019 il presidio ospedaliero di Udine costituisce funzionalmente hub di riferimento per gli ospedali di Latisana e Palmanova.
È previsto che i commissari straordinari siano coadiuvati da due vicecommissari cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario e da un ulteriore vicecommissario per le funzioni di direttore dei servizi sociosanitari, ove previsto. Il commissario straordinario dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute sarà coadiuvato da due vicecommissari, cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni di direttore amministrativo e i poteri e le funzioni di coordinamento per l’attuazione del nuovo assetto del SSR, nonché da un ulteriore vicecommissario per le funzioni sanitarie accentrate, con poteri e funzioni di direttore sanitario.
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La legge approvata dall’Aula lo scorso 5 dicembre è stata trasmessa al Presidente della Regione per la sua promulgazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Aggiornato il 19/12/2018
Segreteria generale del Consiglio regionale
Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa
Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale