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Legge di stabilità 2019

Nell’ambito degli strumenti finanziari previsti dall’armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato nelle more della definizione delle modalità da definirsi con norma di attuazione dello statuto regionale, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa provvede alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi.

La legge di stabilità 2019 è, in particolare, così strutturata:

  • l’articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate;
    l’articolo 2 norme in materia di attività produttive;
  • l’articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
  • l’articolo 4 è dedicato alla tutela dell’ambiente e energia;
  • l’articolo 5 contiene disposizioni relative all’assetto del territorio e all’edilizia;
  • l’articolo 6 disposizioni sui trasporti e il diritto alla mobilità;
  • l’articolo 7 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero;
  • l’articolo 8 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia;
  • l’articolo 9 norme dedicate alla salute, politiche sociali e disabilità;
  • l’articolo 10 riguarda il sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione e coordinamento della finanza pubblica;
  • l’articolo 11 contiene norme attinenti la cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all’estero, area committenza e servizi generali;
  • l’articolo 12 contiene delle norme sulla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi;
  • l’articolo 13 è dedicato ai servizi istituzionali, generali e di gestione e ad altre norme intersettoriali e contabili;
  • l’articolo 14 contiene delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • l’articolo 15 istituisce l’Agenzia lavoro & Sviluppoimpresa;
  • l’articolo 16 riconosce la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio;
  • l’articolo 17 dispone la copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso.

Infine, l’articolo 18 riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.

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La legge, approvata dal Consiglio regionale al termine della seduta pomeridiana del 14 dicembre, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LR 28 dicembre 2018, n. 29 - Legge di stabilità 2019 - II SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 4 GENNAIO 2019 AL BUR N. 1 DEL 2 GENNAIO 2019

Avviso di rettifica - I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 16 GENNAIO 2019 AL BUR N. 3 DEL 16 GENNAIO 2019

Agg. 16/1/2019

Segreteria generale del Consiglio regionale

Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa

Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale

Foto CR (istock) - Legge di stabilità