Esso, secondo quanto stabilito dall’armonizzazione e dalla legge di contabilità e finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale.
Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori: l’introduzione di nuove norme e l’abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme preesistenti, la rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa.
Ha funzione autorizzatoria e contiene le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
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La legge approvata dall’Aula consiliare nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 2018 è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Agg. 4/1/2019
Segreteria generale del Consiglio regionale
Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa
Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale