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Modifiche alle leggi regionali 26/2014, 18/2015, 6/2006

E' pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2018 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2018, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 'Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)' - approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 -.

La legge regionale 31/2018 modifica la normativa sul sistema degli enti locali contenuta nella legge regionale 26/2014, come primo passo del processo di riordino delle autonomie locali che prevede l’istituzione, entro il 2019, di un nuovo ente di area vasta.

Il sistema delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), introdotto a seguito della soppressione delle province, rimane ma le amministrazioni locali avranno la possibilità di:

  • non aderire all’Unione
  • recedere dall’Unione
  • revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione.

Viene quindi meno per i comuni sia l’obbligo di aderire all’Unione territoriale intercomunale di riferimento, come individuata nel Piano di riordino territoriale di cui all’allegato C bis alla legge regionale 26/2014, sia l’obbligo di esercitare tramite l’UTI di riferimento le funzioni comunali di cui all’articolo 26 della legge regionale 26/2014 e, in determinate circostanze, quelle di cui all’articolo 27 della medesima legge regionale.

Le UTI pertanto “costituiscono forme facoltative per l’esercizio associato di funzioni comunali”.

Ai piccoli comuni si applica invece la normativa statale, che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o inferiore a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane.

Viene introdotta la possibilità di scioglimento delle Unioni, a eccezione, nella prima fase transitoria, delle quattro che includono i comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, e delle Unioni che esercitano le funzioni già esercitate dalle comunità montane, al fine di assicurare la continuità della gestione delle funzioni sensibili di area vasta, come per esempio l'edilizia scolastica.

Con la sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 18/2015 viene modificato il meccanismo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, con l’introduzione di un metodo di concertazione tra Regione ed enti locali riguardante il finanziamento con risorse regionali di investimenti strategici per lo sviluppo sovracomunale. La concertazione tra la Regione e gli enti locali avviene nell’ambito di Conferenze programmatiche tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali.

In base agli esiti della concertazione, la legge di stabilità, in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicurerà una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e definirà direttamente il riparto tra i beneficiari, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell’ente locale realizzatore.

La modifica dell’articolo 14 della legge regionale 18/2015 specifica che il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali è destinato non solo alle Unioni, ma anche a favore dei comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione. 

La legge regionale 31/2018 modifica inoltre la normativa sul Servizio sociale dei Comuni (SSC), contenuta nella legge regionale 6/2006, e introduce una disciplina transitoria per garantire la continuità del funzionamento dei SSC e il livello delle prestazioni sociali offerte ai cittadini.

Le nuove norme hanno l’obiettivo di coordinare le disposizioni relative alla gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni di cui alla legge regionale 6/2006 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, eliminando l’obbligatorietà della gestione tramite le UTI e reintroducendo la modalità convenzionale. Viene prevista l’istituzione dell’Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni in ogni territorio di gestione associata e la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni, quale organismo di confronto permanente tra la Regione e i SSC con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dall’1 gennaio 2019.

Mod. 8/1/2019

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 - I Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2018 al BUR n. 52 del 27 dicembre 2018

Iter leggi - ddl 32/XII

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Segreteria generale del Consiglio regionale

Testo: Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio processo legislativo, Area giuridico legislativa

Pubblicazione e editing: struttura stabile inferiore al servizio del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali, Area generale

 

(mappa tratta dal web)