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Progetto di legge nazionale di modifica all’articolo 590 bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa

La proposta di legge nazionale n.4 propone al legislatore nazionale di modificare l’articolo 590 bis del codice penale introducendo la procedibilità a querela di parte per le lesioni personali stradali gravi o gravissime cagionate ad altri con colpa.

La modifica proposta, già peraltro oggetto di analoghe proposte di legge presentate in Parlamento da diverse forze politiche, parte dall’esigenza manifestata, in più occasioni, dagli avvocati e dai magistrati di snellire il sovraccarico di lavoro che rallenta l’attività degli uffici giudiziari. Il provvedimento è composto da 3 articoli;

  • l’articolo 1 introduce la punibilità a querela della persona offesa per i delitti di cui al primo comma dell’articolo 590 bis del codice penale;
  • l’articolo 2 contiene delle disposizioni transitorie
  • l’articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria (il provvedimento, prevedendo delle modifiche di natura meramente procedimentale, non comporta infatti oneri finanziari per la finanza pubblica).

La proposta di legge nazionale approvata dal Consiglio regionale viene ora trasmessa al Parlamento nazionale che ha competenza legislativa esclusiva in materia.

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Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'art. 26 dello Statuto speciale.

I progetti sono poi inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

 

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Segreteria generale del Consiglio regionale