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Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13

La legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 12 giugno 2019, n. 24.

La legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 “Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13”, pubblicata nel BUR numero 24 del 12 giugno 2019, è finalizzata a dare attuazione all’art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che impone alle regioni e alle province autonome, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica”, di rideterminare, a decorrere dal 2019, con i criteri e i parametri stabiliti con un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

La norma di legge statale impone alle regioni di provvedere alla rideterminazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine prorogato al 30 maggio 2019 dall’art. 45 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, prevedendo, in caso di inosservanza di tali termini, una riduzione lineare pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le regioni devono documentare il rispetto delle condizioni poste dalla legge, secondo i criteri stabiliti dall’intesa, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all’adempimento, il quale, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, dovrà trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze l’attestazione relativa al rispetto degli adempimenti.

I criteri e i parametri per la rideterminazione, al fine di favorire l’armonizzazione delle diverse normative regionali, sono stati deliberati, in base al rinvio contenuto nel comma 966 dell’art. 1 della legge 145/2018, con intesa sancita in data 3 aprile 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’intesa del 3 aprile 2019 prevede, al punto 1, lettera a), che la rideterminazione dei trattamenti sia applicata “considerando il loro importo lordo, senza tener conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente”, mentre alla lettera b) esclude i trattamenti il cui ammontare è stato già definito con metodo contributivo (previsione che non interessa la nostra regione).

L’intesa poi fissa alla lettera c) dei limiti massimi di spesa per gli assegni vitalizi il cui rispetto dovrà essere verificato al momento dell’applicazione della nuova disciplina, mentre alla lettera d) prevede che l’ammontare di ciascun assegno non superi l’importo erogato ai sensi della normativa vigente. La lettera c) inoltre garantisce che nei limiti della spesa sia compreso l’ammontare necessario per integrare gli assegni che a seguito della rideterminazione scendono sotto il doppio del trattamento minimo INPS. Il punto 2 consente alle regioni di approvare un documento di indirizzo per evitare disomogeneità nell’applicazione dell’intesa. In base a questa previsione la Conferenza delle regioni, nella riunione del 3 aprile scorso, ha assunto una “posizione comune” che prevede delle “clausole di salvaguardia” volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni. In tal senso si prevede che la riduzione eventualmente derivante dalla rideterminazione con il metodo contributivo non superi un’aliquota variabile per scaglioni e per classi di differenziale tra importo spettante e rideterminato.

Il punto 3 dell’intesa prevede poi che, per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l’applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione possa essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. In tal senso la proposta di legge in esame differisce al 1° novembre l’applicazione della rideterminazione dei vitalizi in corso di erogazione.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nell’Assemblea plenaria del 17 aprile u.s., preso atto della posizione assunta dalla Conferenza delle regioni e province autonome, ha assunto, con apposito ordine del giorno, uno “schema comune” di testo di legge attuativo dell’intesa che le regioni possono utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2 dell’odg).

La legge regionale n. 8 attua le disposizioni legislative citate, secondo i criteri e i parametri stabiliti dall’intesa Stato – Regioni e dal documento di indirizzo delle regioni approvati lo scorso 3 aprile, riprendendo nella sostanza, con alcuni adattamenti, lo “schema comune” adottato dalla Conferenza.

A decorrere dal 1º luglio 2019, la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote è rideterminata secondo il metodo del calcolo contributivo, calcolo le cui modalità sono esplicitate nel provvedimento secondo specifici moltiplicatori e coefficienti di trasformazione, nonché rivalutazioni sulla base degli indici Istat e di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

La legge reca inoltre una disciplina transitoria secondo cui, dal 1º luglio 2019 e fino al completamento degli adempimenti necessari alla rideterminazione della misura degli assegni, si continuano a erogare gli assegni e le relative quote nelle misure spettanti dalla legislazione vigente. Completati tutti gli adempimenti, si recupererà l'eventuale differenza erogata in eccedenza mediante una trattenuta sull'assegno o relativa quota.

Con un'ulteriore norma transitoria si prevede un adeguamento delle clausole di salvaguardia di cui alla tabella B, per assicurare le condizioni poste dalla lettera c) del punto 1 dell'intesa Stato-Regioni, che impone di verificare che la spesa complessiva derivante dagli assegni e dalle relative quote, come rideterminati, non superi i limiti previsti.

 

Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente
Pubblicazione: Struttura stabile comunicazione esterna e interna del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali

Iter leggi - pdl 49/XII

Bollettino Ufficiale 12 giugno 2019, n. 24 - Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8

 

Vedi anche:

info 9/7/2019 - Proroga della riduzione temporanea dell’assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale

 

La raccolta delle leggi regionali