La legge ha l’obiettivo di conservare, valorizzare e facilitare la fruizione del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e naturale, posto sotto la tutela dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). La legge ha la finalità di tutelare e sostenere lo sviluppo dei siti regionali dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, aiutandoli a mantenere i livelli di eccellenza che hanno consentito loro di ottenere tale riconoscimento. Un’altra finalità è quella di ampliare il numero dei siti UNESCO sul territorio della Regione, definendone la procedura.
In particolare, il Capo II - comprendente le disposizioni relative al patrimonio culturale - elenca, a titolo ricognitivo, i siti regionali UNESCO, reca la disciplina dei documenti programmatici che i soggetti gestori dei siti regionali culturali regionali UNESCO devono adottare per poter accedere ai finanziamenti regionali (per soggetto gestore si intende il sindaco del Comune sul cui territorio si trova il sito, o del Comune capofila, nel caso in cui il sito insista sul territorio di più Comuni). Nei programmi operativi dei siti - predisposti dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito - sono indicate le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, nonché le opportune forme di integrazione e collegamento con strumenti normativi o amministrativi complementari.
A favore dei siti regionali culturali UNESCO sono previsti finanziamenti annuali per far fronte agli oneri della gestione ordinaria e finanziamenti specifici concessi sulla base di quanto previsto nell’ambito dei programmi operativi di ciascun sito; è previsto inoltre un finanziamento per far fronte ai primi oneri di gestione di nuovi siti culturali regionali inseriti nella lista UNESCO.
Il Capo III reca le disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale: è garantita la massima partecipazione della collettività nei processi di gestione del patrimonio culturale immateriale della Regione e sono previste le misure di sostegno che la Regione intende garantire per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione.
La legge definisce la procedura per la presentazione di nuove candidature per ottenere l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale culturale UNESCO, mentre una norma transitoria consente di proseguire l’iter dell’unico progetto che è stato presentato alla Commissione di valutazione e che si trova quindi in una fase avanzata dell’iter; si tratta del Progetto di candidatura transfrontaliera del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.
Riguardo al patrimonio naturale tutelato dall’UNESCO, la legge elenca a titolo ricognitivo i siti naturali regionali, specificando che è escluso dai finanziamenti previsti dalla legge il sito naturale Dolomiti UNESCO, finanziato attraverso altre disposizioni regionali, che restano ferme.
Anche il sito UNESCO denominato “Zona archeologica e Basilica Patriarcale Aquileia” è escluso dai finanziamenti previsti dalla legge, perché è già finanziato dalla Fondazione Aquileia.
Iter leggi - ddl 51/XII 'Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell’UNESCO'
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente
Pubblicazione: Struttura stabile comunicazione esterna e interna del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali
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