La Proposta di legge nazionale n. 9 persegue l’obiettivo di tutelare il territorio, la salute pubblica e l’economia mediante il controllo della fauna selvatica. Con la modifica all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si attribuisce un ruolo primario ai cacciatori nella gestione degli ungulati, considerando che il continuo incremento della proliferazione di cinghiali e di altri mammiferi selvatici rende estremamente difficoltoso per i pochi agenti forestali e venatori del territorio affrontare e risolvere il problema.
La ratio della proposta di legge nazionale n. 9 è quello di attribuire alle Regioni la gestione del controllo degli ungulati, anche al di fuori dei periodi e degli orari vigenti, e affidare l'attuazione dei Piani di abbattimento ai cacciatori soci delle riserve di caccia, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione esterna e interna del Servizio Comunicazione e informazione
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