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Riorganizzazione dei livelli di assistenza e norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria

Il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 19 dicembre scorso, la legge regionale "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006", n. 22/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale il 18 dicembre 2019.

La legge è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Iter leggi - ddl 70/XII

Banca dati leggi regionali - Legge regionale 12 dicembre 2019 - n. 22

I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38 DEL 18 DICEMBRE 2019 AL BUR N. 51 DEL 18 DICEMBRE 2019 - Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

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Per approfondire:

Contenuti fondamentali della LR 22/2019 sono la riorganizzazione dei livelli di assistenza e la ridefinizione degli strumenti della pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, attraverso il superamento dell’assetto organizzativo delineato nella precedente legislatura con la legge regionale 17/2014.

La legge 22 definisce il modello assistenziale del Servizio sanitario regionale (SSR) come sistema che deve orientarsi alla proattività e alla medicina di iniziativa, in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni.

La valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare, l’equità di accesso alle strutture sanitarie, la costruzione delle condizioni organizzative, tecnologiche e professionali per una reale presa in carico delle fragilità e delle morbilità, sono le principali finalità perseguite dalla nuova legge.

Il sistema regionale dei servizi sanitari e quello dei servizi sociali sono indirizzati a concorrere in forma congiunta alla risposta ai bisogni complessi di salute della persona, superando il modello di interazione basato sull’esercizio separato delle proprie competenze e riconoscendo nell’integrazione sociosanitaria la formula organizzativa di produzione unitaria di salute e benessere. 

Per il conseguimento di tali obiettivi viene delineato un percorso che prevede:

  • la presa in carico integrata, da parte dei servizi sanitari e sociali competenti, delle persone con bisogni complessi;
  • la valutazione multidimensionale dei bisogni terapeutico, riabilitativo e assistenziale della persona, attraverso apposite equipe costituite da tutte le componenti professionali dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale;
  • la definizione di un progetto personalizzato di intervento sostenuto da un apposito budget;
  • la possibilità che l’organizzazione e la gestione del progetto personalizzato di assistenza sia aperta alla collaborazione del privato sociale.

Nell’ambito della riorganizzazione dei livelli di assistenza, la legge disciplina quindi le funzioni dell’assistenza distrettuale, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera, il ruolo delle università nell’ambito della collaborazione con il SSR, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria, la formazione del personale del SSR.

Il distretto viene individuato come struttura deputata al governo della domanda di salute, tramite le funzioni di committenza e di controllo, e alla presa in carico degli assistiti.

Si introduce la possibilità che i distretti possano esercitare le funzioni di committenza, controllo e produzione dei servizi in forma aggregata, in relazione ai bacini di utenza, tramite dipartimenti di assistenza distrettuale.

Vengono disciplinate le forme di organizzazione dell’assistenza medica primaria, assicurata dai medici di medicina generale di assistenza primaria e di continuità assistenziale, nonché dai pediatri di libera scelta.

Viene rivista l’organizzazione dei servizi per le dipendenze e la salute mentale, attraverso la previsione, nell’ambito delle aziende sanitarie, di un dipartimento unico delle dipendenze e della salute mentale, le cui funzioni sono organizzate in due aree professionali autonome, una per le dipendenze e una per la salute mentale.

Un articolo specifico è dedicato all’attività delle sedi distrettuali di Azzano Decimo, Cividale del Friuli, Codroipo, Cormons, Gemona del Friuli, Grado, Maniago e Sacile, che si prevede debbano assicurare, oltre all’assistenza ambulatoriale, anche attività tipiche delle strutture di assistenza intermedia.

Rispetto alla sede di Cividale del Friuli, si prevede l’avvio, da parte dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, anche in collaborazione con la scuola di specializzazione in geriatria dell’Università degli studi di Udine, di iniziative sperimentali per l’assistenza ai pazienti geriatrici e l’assistenza a persone affette da patologia cronica, da articolare attraverso specifiche strutture ambulatoriali, percorsi di cure domiciliari e strutture di assistenza intermedia, finalizzate ad accogliere persone anche affette da patologie acute a bassa complessità non gestibili al domicilio.

Per la sede di Sacile è assicurata la presenza della funzione di riabilitazione

Nell’ambito dell’assistenza distrettuale è prevista l’erogazione di percorsi assistenziali a domicilio, finalizzati a stabilizzare il quadro clinico della persona, a promuoverne l’autonomia e il recupero funzionale e a migliorarne la qualità della vita, basati sull’intervento dell’infermiere e del fisioterapista di famiglia e di comunità, che operano in collaborazione con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, responsabili clinici dell’assistenza.

Vengono individuate e definite le strutture di assistenza intermedia, deputate a svolgere una funzione intermedia tra l’assistenza ospedaliera, riservata alle patologie acute e complesse, e i servizi erogati in sede di assistenza sociosanitaria domiciliare e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Rientrano tra le strutture intermedie, tra le altre, le residenze sanitarie assistenziali (RSA), gli ospedali di comunità, gli hospice, le strutture dedicate al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, le strutture di riabilitazione funzionale.

Al fine di favorire la presa in carico anche nei giorni prefestivi e festivi, si prevede che l’accesso a tali strutture avvenga sette giorni su sette, in modo da permettere di evitare ricoveri ospedalieri inappropriati.

Le farmacie convenzionate assumono la funzione di “punti salute” distribuiti nel territorio, con la possibilità di essere ingaggiate per contribuire a fornire servizi di prossimità assieme ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Viene istituita, presso gli enti del SSR, la funzione di centrale operativa per il governo della presa in carico e della continuità assistenziale, con compiti di identificazione dei bisogni, di integrazione e progettazione personalizzata dell’assistenza (distrettuale, ospedaliera e sociale), di supporto alla continuità assistenziale, all’aderenza terapeutica, a campagne vaccinali, ai programmi di promozione della salute, e di informazione all’utenza.

Riguardo al settore della prevenzione collettiva e sanità pubblica, viene ribadito il ruolo dei dipartimenti di prevenzione e si introduce la possibilità di costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanità pubblica veterinaria.

Si impegna la Regione a diffondere, attraverso gli enti del SSR, la cultura della promozione della salute e a sviluppare processi di informazione, comunicazione, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di promozione della salute.

Si ribadisce l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera secondo il modello “hub and spoke”, già affermato dalla LR 27/2018, promuovendo la progressiva specializzazione delle attività delle sedi di presidio ospedaliero.

Viene mantenuta l’articolazione della rete ospedaliera regionale in presidi ospedalieri di base, presidi ospedalieri di I e II livello e presidi ospedalieri specializzati.

 

I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, sono:

- Gorizia e Monfalcone;

- Latisana e Palmanova;

- San Daniele del Friuli e Tolmezzo;

- San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

I presidi ospedalieri di I e II livello, rispettivamente con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti e tra 600.000 e 1.200.000 abitanti (questi ultimi riferibili alle aziende presso cui si realizza la collaborazione tra SSR e università) sono:

- “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone: presidio di I livello;

- “Santa Maria della Misericordia” di Udine: presidio di II livello;

- “Cattinara e Maggiore” di Trieste: presidio di II livello.

I presidi ospedalieri specializzati sono:

- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste, specializzato nell’area materno infantile;

- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano, specializzato nell’area oncologica;

- Istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta” con sede a Udine e a Gemona del Friuli, specializzato nell’area della riabilitazione.

I presidi ospedalieri specializzati assicurano funzioni “hub” per l’intero territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

All’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste sono attribuite le funzioni ospedaliere dell’area materno infantile, relativamente a pediatria e a ostetricia e ginecologia, per il territorio di competenza dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, da svolgersi presso la sede di Trieste e presso le sedi del presidio ospedaliero Gorizia e Monfalcone, secondo la programmazione vigente.

Si prevede che IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste e Azienda sanitaria universitaria Giuliano lsontina assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e territorio anche attraverso specifici modelli organizzativi.

Per garantire la continuità assistenziale, l’Istituto di medicina fisica e riabilitazione “Gervasutta” assicura la definizione, lo sviluppo e il monitoraggio del progetto di assistenza e riabilitazione a favore di persone affette da mielolesione che accedono ad altre strutture pubbliche o private.

Vengono poi disciplinate le reti per l’assistenza, quale modello organizzativo di assistenza basato sui collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi.

Al fine di garantire l’omogeneità negli standard di servizio e la massima integrazione delle attività di soccorso extraospedaliero, viene attribuita all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) la funzione di coordinamento del sistema di emergenza urgenza territoriale, attraverso la gestione diretta di strutture operative regionali e la predisposizione della proposta di piano regionale di emergenza-urgenza extraospedaliera.

Per addivenire a una maggiore appropriatezza della presa in carico del paziente a medio-bassa criticità e per ridurre i tempi di attesa, si autorizzano gli enti del SSR, in relazione alle strutture di pronto soccorso, a organizzare percorsi differenziati in base ai codici di accesso.

Una particolare attenzione viene dedicata al tema della carenza di medici specialisti, prevedendo la possibilità per gli enti del SSR, qualora gli esiti delle procedure concorsuali o delle assunzioni non siano stati positivi, di conferire incarichi libero professionali a medici specialisti in quiescenza.

Nell’ottica della valorizzazione del personale del SSR, si prevede la possibilità di costituire reti professionali tecnico-amministrative e dei servizi delle professioni sanitarie, presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute, con il compito di favorire l’adozione di procedure di qualità condivise su singoli temi, al fine di perseguire l’uniformità regionale e favorire adeguate forme di scambio di esperienze e di adozione comune delle migliori pratiche.

In merito al rapporto tra SSR e sanità privata accreditata, si consente che gli enti del SSR possano destinare all’acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati risorse fino al massimo del 6 % del finanziamento assegnato quale fondo sanitario regionale di parte corrente.

Rispetto agli ambiti di collaborazione tra Regione e Università, si prevede l’individuazione congiunta di obiettivi e risorse per la formazione di base, specialistica e continua post-lauream del personale del SSR, la ricerca e la promozione dell’innovazione.

Viene incentivato lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria.

La formazione specifica in medicina generale e la formazione continua prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera di scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali, sono assicurate dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute, che assume la funzione di Centro per la formazione in sanità.

Attenzione viene riservata alle iniziative di valorizzazione del personale, in particolare attraverso la promozione dei modelli organizzativi previsti dalla LR 10/2007 per le professioni sanitarie non mediche.

La legge affronta poi il tema della sanità digitale e dello sviluppo tecnologico, individuando le funzioni connesse al processo di informatizzazione del SSR garantite dalla Regione per il tramite della Direzione centrale salute, con il supporto dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute.

Rispetto alla pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria, si definiscono i soggetti e gli strumenti di pianificazione e programmazione e si adeguano le tempistiche delle varie fasi, al fine di garantire il rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e di permettere un reale coinvolgimento dei portatori di interesse nella stesura della pianificazione locale.

In particolare, viene definito il ruolo dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute nella negoziazione dei piani attuativi degli enti del SSR e nel controllo della gestione degli enti medesimi, oltrechè nella predisposizione del piano attuativo e del bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del SSR, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 118/2011.

Sono poi disciplinate le modalità di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Rispetto all’attività delle strutture accreditate, sono previsti controlli sull’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione di un Nucleo regionale di controllo presso la Direzione centrale salute.

Un articolo specifico riguarda il finanziamento del Servizio sanitario regionale, che si prevede venga stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), sulla base di criteri o percentuali rideterminabili con le Linee annuali per la gestione del SSR, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.

Completa il provvedimento una clausola valutativa, che impegna la Giunta regionale a presentare al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge volta a dar conto dei risultati del processo di riorganizzazione previsto rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Come anticipato, viene abrogata la LR 17/2014, di cui vengono fatti salvi solo l’art. 5, comma 1, lettera e), e comma 9, in cui sono contenuti i passaggi costitutivi dell’azienda sanitaria Friuli Occidentale (istituita nel 2015 mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone), e l’art. 29, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, che prevede le funzioni di punto nascita del presidio ospedaliero di Palmanova-Latisana presso la sede di Latisana e individua le funzioni da assicurare presso la sede di Palmanova.

La legge 22 rimanda a successivi atti amministrativi la definizione degli aspetti di carattere più propriamente organizzativo di quanto previsto.

Con deliberazione della Giunta regionale dovranno essere definite:

- linee guida per l’assistenza sociosanitaria (in particolare con riferimento alla presa in carico integrata, all’accesso unitario alla rete dei servizi, alla valutazione multidimensionale, al progetto personalizzato), e il cronoprogramma per l’adozione delle linee guida stesse e della normativa regolamentare in materia sociosanitaria;

- le attività dell’assistenza distrettuale, compresi i relativi fabbisogni e standard di assistenza, da articolarsi nelle singole unità operative;

- le attività, i servizi e le prestazioni assicurati dai dipartimenti delle dipendenze e della salute mentale;

- le attività, i servizi e le prestazioni assicurati dai dipartimenti di prevenzione;

- le attività delle strutture ospedaliere, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, compresi i posti letto, da articolarsi nelle singole unità operative, nonché le funzioni “hub” per il territorio regionale assicurate dai presidi ospedalieri specializzati;

- le reti professionali per l’assistenza, nonché i criteri e le modalità per l’identificazione tra gli enti del SSR dei centri di riferimento e specializzazione regionale;

- gli indirizzi di sviluppo delle funzioni di formazione specifica in medicina generale e di formazione continua dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta, dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre professionalità sanitarie ambulatoriali;  

- il modello di concorrenza per la regolazione del rapporto con i soggetti erogatori privati accreditati;

- le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture, nell’ambito delle procedure di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie;

- i limiti entro i quali accreditare un numero di strutture superiore al fabbisogno programmato, al fine di assicurare un’efficace competizione tra le strutture private accreditate;

- i criteri e le modalità di controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private.

Si prevede che le delibere concernenti gli standard dell’assistenza distrettuale, della prevenzione collettiva e sanità pubblica, dell’assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi mentali e dell’assistenza ospedaliera siano approvate entro il 30 aprile 2020.

A cura della Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione permanente
Servizio giuridico-legislativo della Segreteria generale

Pubblicato il 23/12/2019 h. 12.30

stetoscopio (immagine gratuita dal web, pixabay)