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Legge di stabilità 2020

Nell’ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull’armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell’adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi.

La legge di stabilità 2020 è, in particolare, così strutturata: 

  • l’articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate;
  • l’articolo 2 norme in materia di attività produttive;
  • l’articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
  • l’articolo 4 è dedicato alla tutela dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile;
  • l’articolo 5 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità;
  • l’articolo 6 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero;
  • l’articolo 7 attiene a lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia;
  • l’articolo 8 contiene disposizioni su salute e politiche sociali;
  • l’articolo 9 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla sicurezza, alle politiche dell’immigrazione, ai corregionali all’estero e alle lingue minoritarie;
  • l’articolo 10 riguarda la funzione pubblica;
  • l’articolo 11 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, gli affari generali e i sistemi informativi;
  • l’articolo 12 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili;
  • l’articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio;
  • l’articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso;
  • l’articolo 15 contiene l’allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011

Infine, l’articolo 16 riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.

La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 dicembre, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Segreteria generale del Consiglio regionale

Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio giuridico-legislativo

Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione esterna e interna del Servizio Comunicazione e informazione

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Foto CR (istock) - Legge di stabilità