Il bilancio, secondo quanto stabilito dall’armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale.
Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all’introduzione di nuove norme e all’abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa.
Ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 13 dicembre, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio giuridico-legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione esterna e interna del Servizio Comunicazione e informazione
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