Tali interventi sono considerati aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.
Tra le misure adottate per le imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 vi sono la concessione di finanziamenti agevolati, la sospensione delle rate su fondi di rotazione, la previsione di garanzie fornite da Confidi, l’adozione di misure per manifestazioni turistiche e per consentire la formazione a distanza, oltreché la proroga dei termini per il versamento dell’IRAP.
La legge ha previsto inoltre che le attività del Consiglio regionale e della Giunta regionale si possano svolgere con modalità telematiche nel caso si verifichino eventi eccezionali che lo richiedano.
La legge regionale 3/2020 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 2020, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione, avvenuta con il numero 3 in data 12 marzo 2020, e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione
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