La legge mira a evitare che i ritardi e gli impedimenti causati dall'emergenza Coronavirus si ripercuotano sui procedimenti contributivi e amministrativi, inoltre interviene a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese del Friuli Venezia Giulia.
All’articolo 1 si prevede che l'Amministrazione regionale possa autorizzare l'erogazione, sino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati al 30 marzo (con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020) entro trenta giorni dalla richiesta motivata del beneficiario.
Anche a sostegno dei progetti di attività di enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero la legge prevede che l’Amministrazione regionale sia autorizzata a erogare un’anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno 2019
E’ prevista la sospensione dei termini e degli effetti degli atti amministrativi rilasciati dalla Regione in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, nonché la proroga di ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie dei titoli abilitativi edilizi in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell’emergenza da COVID-19.
Per superare le difficoltà conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono introdotte deroghe per consentire l'erogazione di contributi e forme di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, come le persone non autosufficienti; sono garantiti l'erogazione degli incentivi per i percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro delle persone disabili anche durante la sospensione di tali iter, nonché le agevolazioni per il sostegno delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie tramite il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine.
La legge reca inoltre deroghe a prescrizioni del regolamento sui requisiti per l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza nelle residenze per anziani, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti od operatori affetti da COVID-19.
Riguardo alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020, si stabilisce che dovranno svolgersi in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre, invece che nel periodo ordinario tra il 15 aprile e il 15 giugno; si stabilisce inoltre lo stesso periodo autunnale come regola generale valida per tutti i Comuni le cui elezioni degli organi siano avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario.
Si prevede inoltre l’estensione alle imprese artigiane dei contributi, anche in forma di credito di imposta, già previsti dalla legge regionale 3/2020 per le imprese dei settori ricettivo, turistico e del commercio, nonché l’intervento a sostegno delle aziende della Regione, prevedendo l’erogazione di contributi sulla base della sola presentazione della domanda e delegando ai Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane (CATA) e alle Imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative riguardanti la concessione dei contributi.
La legge prevede l’attivazione di un programma di interventi straordinari denominato “Programma Anticrisi COVID-19” per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all’emergenza COVID-19. Attivando un'apposita sezione contabile del Fondo di rotazione in agricoltura, lo strumento finanziario regionale dedicato alle imprese della filiera agroalimentare, viene istituita una nuova tipologia di finanziamento che anticipa alle imprese le spese di conduzione e vengono adattati al contesto di crisi i finanziamenti agevolati già attuati dal Fondo. La norma consente al Fondo di rotazione di realizzare prontamente interventi di sostegno mirati, incisivi ed efficaci, così come è richiesto dal momento.
La normativa a favore del sistema produttivo agricolo prevede inoltre una moratoria delle rate dei finanziamenti in essere del Fondo, da realizzarsi a favore delle imprese con modalità diverse rispetto alle classiche sospensive, in modo da non privare il Fondo dei rientri indispensabili al prosieguo dell'attività. La norma, di fatto, demanda a un tavolo negoziale tra la Regione e il sistema creditizio la definizione di un meccanismo attraverso il quale le banche, pur concedendo alle imprese la sospensiva delle rate, verserebbero comunque al Fondo gli importi corrispondenti alle quote di ammortamento sospese, ricevendo per questo un compenso.
L'articolo 16 prevede infine che la legge regionale 5/2020 entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
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Approvata dal Consiglio regionale il 30 marzo 2020, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione, avvenuta con il numero 5 in data 1 aprile 2020, e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione
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