La legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 2020, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 20 maggio 2020 - I Supplemento ordinario n. 21 del 20 maggio 2020.
La legge reca importanti disposizioni a favore degli enti locali e degli operatori economici della Regione, maggiormente penalizzati dalla diffusione della pandemia COVID-19 e dal conseguente periodo di lockdown.
L’articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 21/2019) interviene sulla legge regionale 21/2019, disponendo il differimento di alcuni termini previsti per la costituzione di un’ulteriore Comunità di montagna nella zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti friulane, per l’approvazione dello statuto della Comunità collinare del Friuli, per gli adempimenti connessi alla trasformazione di Unioni in Comunità di montagna, per la stipulazione degli accordi tra le Unioni territoriali intercomunali (UTI) e i Comuni relativamente alla regolazione dei rapporti finanziari derivanti dal rientro in capo ai Comuni delle funzioni comunali già esercitate dalle UTI ai sensi della lr 26/2014, termini che non possono essere rispettati dagli enti locali a causa della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. Viene inoltre introdotto l’articolo 29 bis nella legge regionale 21/2019 recante disposizioni per la liquidazione delle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Province, stabilendo, tra l’altro, che i beni immobili di proprietà di tali UTI sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono.
L’articolo 2 (Norme urgenti in materia di finanza locale) reca disposizioni:
- in materia di incarichi di revisione economico finanziaria degli enti locali: si prevede la proroga degli incarichi di revisione economico-finanziaria di prossima scadenza, nonché la sospensione per un periodo congruo delle nuove nomine e delle procedure regionali di sorteggio;
- in materia di sanzioni sui vincoli di finanza pubblica: si prevede la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all’articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/20151, nel caso in cui l’obiettivo di riduzione del debito, previsto dall’articolo 21 della medesima legge, non sia stato conseguito a causa dell’assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva. L’ente deve dichiarare l’impossibilità di utilizzare altre risorse, secondo quanto previsto dall’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2672;
- in materia di utilizzo del Fondo ordinario investimenti: si prevede la facoltà per i comuni, per l’anno 2020, di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.
L’articolo 3 (Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni) interviene a favore dei comuni che, per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID 19, adottano, con proprie deliberazioni, misure di riduzione o esenzione, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), e/o misure di riduzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Sono introdotte specifiche deroghe alla disciplina statale vigente per ciascun tributo: si afferma il principio in base al quale ogni comune che adotti le misure agevolative citate, è autorizzato a utilizzare, per mantenere gli equilibri di bilancio, anche risorse diverse da quelle espressamente indicate fino ad ora dalla legge statale. Si rende possibile la copertura del minor gettito o della minore entrata anche con le risorse derivanti dall’avanzo disponibile ed eventualmente con quelle provenienti da trasferimenti regionali quali, ad esempio, se non già impiegate, le risorse del Fondo ordinario per gli investimenti3, già erogate per l’anno 2020. Altra deroga è quella che permette l’adozione di questi atti deliberativi anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020.
La normativa prevede il concorso finanziario regionale a favore dei comuni, introducendo la misura compensativa con cui la Regione, con risorse del proprio bilancio, intende ristorare parzialmente le minori entrate generate dalle misure di riduzione ed esenzione della TARI, limitatamente alle misure relative alle utenze non domestiche, e quelle generate dalle misure di riduzione della TOSAP o del COSAP.
L’ammontare complessivo delle risorse che l’Amministrazione regionale destina al parziale ristoro è definito in 11 milioni di euro: 8 milioni di euro per il parziale ristoro del minor gettito TARI conseguente le misure di riduzione ed esenzione adottate con riferimento alle utenze non domestiche; 3 milioni di euro per il parziale ristoro del minor gettito TOSAP e/o COSAP conseguente le misure di riduzione adottate.
L’ammontare del trasferimento regionale effettivamente spettante sarà pari alla metà del minor gettito derivante dalla misura adottata e comunque non potrà superare il valore indicato nella Tabella A con riferimento alla specifica colonna del tributo gestito.
Eventuali benefici statali, coincidenti con le fattispecie previste dalle disposizioni regionali, non saranno cumulabili e pertanto l’ammontare del ristoro regionale sarà ridotto.
Per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID 19, sono stanziati inoltre 28 milioni di euro per l’anno 2020 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, nonché a favore degli esercenti arti e professioni (art. 18 Norme finanziarie).
L’articolo 4 (Disposizioni in materia di imposta di soggiorno) prevede una deroga, nell’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno, ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall’articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/20154. Il gettito dell’imposta riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell’imposta delle annualità precedenti non ancora utilizzate potrà essere destinato dai comuni anche indifferentemente ai servizi e interventi di promozione dell’offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai comuni.
L’articolo 5 (Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento) dispone che nell’ambito degli interventi conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
In base all'articolo 6 (Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 18/2015), in attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvederà al recupero a favore del bilancio regionale di parte delle risorse concertate, non impegnate dal beneficiario, previa manifestazione di volontà di restituzione da parte di questo. Quanto recuperato sarà destinato a interventi a sostegno degli enti locali.
L’articolo, che riguarda unicamente la concertazione 2020-2022 e la restituzione volontaria della sola quota 2020, definisce le condizioni e le modalità di comunicazione di tale restituzione.
Con la legge di stabilità 2021, gli interventi oggetto di rinuncia della quota 2020 per i quali permane l’interesse all’attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.
L’articolo 7 (Sospensione di efficacia dell’articolo 21 della legge regionale18/2015) prevede la disapplicazione, per il triennio 2020-2022, delle disposizioni regionali relative all’obiettivo di riduzione dello stock di debito previste dall’articolo 21 della legge regionale n. 18/2015.
L’articolo 11 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria), reca disposizioni per l’individuazione dei soggetti a cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; per fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell’albo, viene istituito un elenco a cui possono iscriversi i dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato degli enti del comparto unico in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale. I sindaci potranno avvalersi in via temporanea delle figure iscritte all'elenco, nel caso risulti inefficace la ricerca di un segretario secondo le procedure attualmente in vigore.
L’articolo 16 (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23/2019), nell’ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali, dispone la soppressione del Consorzio Innova FVG e autorizza la Regione a sottoscrivere l’aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell’innovazione.
L’articolo 17 (Piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19) reca la disciplina per la riattivazione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni in Friuli Venezia Giulia, nonché la prosecuzione delle attività dei centri residenziali per gravi e gravissimi e delle iniziative volte a favorire la domiciliarità; le Aziende sanitarie, in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone con disabilità, con i Servizi sociali dei Comuni e con i soggetti gestori dei Servizi di integrazione lavorativa, predisporranno specifici piani territoriali sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta per consentire il riavvio dei servizi per disabili attraverso la riprogrammazione degli interventi regionali e quindi dei relativi stanziamenti, nel rispetto delle indicazioni e dei provvedimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Approvata dal Consiglio regionale il 13 maggio 2020, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione, avvenuta con il numero 9 in data 18 maggio 2020, e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Iter leggi >> ddl. n. 90/XII
Banca dati normative regionali: Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9
Regione FVG
I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21 DEL 20 MAGGIO 2020 AL BUR N. 21 DEL 20 MAGGIO 2020
Ult. mod. 21/5/20
Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo
Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione
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