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Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico

La legge regionale introduce in ambito regionale la disciplina per l’assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, intendendosi tali quelle con potenza superiore a 3.000 KW, attenendosi alle prescrizioni della normativa statale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 che definisce in maniera rigorosa e precisa i margini di intervento regionali.

Il Capo I è dedicato alle disposizioni di carattere generale cui la legge dà attuazione. Sono indicati l’oggetto e le finalità, improntate alle disposizioni della normativa statale, il regime giuridico delle opere “bagnate” e di quelle “asciutte”, il rapporto che il concessionario uscente è tenuto a redigere alla fine della concessione contenente la ricognizione delle opere e dei beni, la disciplina per le concessioni che interessino anche la Regione Veneto. È prevista la valutazione dell’uso idroelettrico demandata ad apposita deliberazione della Giunta regionale volta ad attestare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad uso diverso ed incompatibile con quello idroelettrico, ed è disciplinata la modalità di assegnazione delle concessioni che può estrinsecarsi in una delle tre forme di affidamento a operatori economici individuati all’esito di gare ad evidenza pubblica, o a società a capitale misto pubblico privato, di cui l’ente pubblico detiene almeno il 51 per cento, o a forme di partenariato previste dal codice degli appalti, nonché la durata delle concessioni stesse compresa tra venti e quaranta anni incrementabili fino ad un massimo di ulteriori dieci anni.

Il Capo II disciplina la procedura di assegnazione delle concessioni che si articola in varie fasi: l’indizione della procedura, la pubblicazione del bando di gara, la disciplina della presentazione delle domande e della relativa documentazione tecnica, amministrativa ed economico finanziaria, la valutazione delle istanze medesime al fine di verificarne l’ammissibilità, la valutazione dei progetti e la previsione dell’eventuale partecipazione alla dei competenti Organi statali. In attuazione della norma statale sono altresì definiti gli obblighi e le limitazioni gestionali cui è subordinata l’ammissibilità dei progetti e sono definiti i miglioramenti energetici da conseguire attraverso interventi manutentivi o di modifica delle opere ed impianti. Sono altresì stabiliti gli obiettivi minimi da conseguire in termini di miglioramento e risanamento ambientale, le misure di compensazione ambientale e territoriale che non possono avere esclusivamente valenza economica e si prevede espressamente che nelle procedure siano previste le clausole sociali volte a promuovere la stabilità del personale impiegato. I concessionari sono inoltre tenuti a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica in KW per anno, ovvero, in alternativa, a corrispondere il contro valore monetario della cessione stessa.

Il Capo III disciplina le concessioni per quanto attiene il rilascio del provvedimento, da emettere entro novanta giorni dall’aggiudicazione, il canone di concessione costituito da una parte fissa e da una parte variabile e la garanzie finanziarie che l’aggiudicatario è tenuto a prestare per assicurare l’adempimento degli obblighi che gli fanno carico.

Il Capo IV introduce la clausola valutativa quale strumento indicatore importante per verificare l’efficacia dell’impianto legislativo e atta a consentire eventuali, futuri, interventi correttivi.

Il Titolo V è dedicato alle norme finanziarie, transitorie e finali. Sono introdotte le disposizioni finanziarie, le sanzioni ed il regime transitorio per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024. Abrogazioni, norma di rinvio dinamico ed entrata in vigore concludono il provvedimento.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2020, all'unanimità con modifiche, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Approfondimenti

Iter leggi: ddl 107/XII

Banca dati normative regionali: Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Regione FVG:

I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36 DELL'11 NOVEMBRE 2020 AL BUR 46 DELL'11 NOVEMBRE 2020

 

Segreteria generale del Consiglio regionale

Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo

Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione

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