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Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale

di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo
La legge regionale è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 2020.

La legge interviene in materia di finanza locale, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva spettante alla Regione, ai sensi dell’articolo 4, numero 1 bis), dello Statuto, dell’articolo 9 del D.Lgs. 9/1997 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” e del decreto legislativo 154/2019 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica” e in materia di coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

La legge reca modifiche alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che disciplina la finanza locale del Friuli Venezia Giulia, conseguenti all’Accordo tra Stato e Regione sottoscritto il 25 febbraio 2019. In seguito a tale accordo e alle norme di attuazione, uno degli obiettivi strategici in materia di finanza locale assegnati alla Regione è quello di assicurare il coordinamento della finanza locale del Sistema integrato con l’attribuzione agli enti locali di specifici vincoli che si traducono in concorso finanziario e altri obblighi di finanza pubblica.

Già con la legge regionale 19/2019, il legislatore regionale è intervenuto specificando il ruolo della Regione che si traduce, in termini generali, nell’obbligo di definire il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

Alla Regione spetta il duplice compito di garante della tenuta dell’intero Sistema integrato e di propulsore nei confronti degli enti locali, rispettando l’autonomia decisionale degli enti locali, ma nel contempo garantendo l’esercizio responsabile delle funzioni che le spettano.

Con le modifiche alla legge regionale 18/2019 la legge regionale n. (112) interviene per definire anche gli ulteriori obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale, con l’obiettivo di semplificare la normativa di riferimento che, a causa dello stratificarsi nel tempo di disposizioni normative, ha reso difficoltoso l’operato degli enti locali, nonché di razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse pubbliche e favorire la sana gestione economico finanziaria degli enti medesimi.

Rimane confermato l’obiettivo di valenza costituzionale riguardante il conseguimento dell’equilibrio di bilancio, come definito dalla normativa statale, a cui si aggiungono altri due obblighi: la sostenibilità del debito e la sostenibilità della spesa per il personale, che si traducono in vincoli alle voci di spesa che rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri gestionali, in quanto costituiscono la componente più rilevante nel determinare la rigidità dei bilanci: i costi per ammortamento di mutui e prestiti e la spesa di personale.

In relazione al costo correlato all’indebitamento, si consente agli enti locali la contrazione di debito per finanziare le opere pubbliche e quindi non è impedito in assoluto l’assunzione di mutui, ma tale possibilità è strettamente correlata alla capacità dell’ente di sostenerne il costo.

Riguardo al contenimento della spesa per il personale, con la modifica dell’articolo 22 della legge regionale 18/2015 si intende porre obiettivi chiari, definiti e misurabili che possano consentire maggiore autonomia agli enti, ma assegnando agli stessi una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse.

Per definire la sostenibilità del debito e della spesa di personale sono individuati degli indicatori e, con deliberazione di Giunta regionale, saranno definiti, per ogni indicatore, dei valori soglia differenziati per classe demografica.

La legge prevede inoltre la concertazione annuale delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

La Giunta regionale, con deliberazione adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, disciplinerà le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse finanziarie, determinate annualmente nell’ambito della legge regionale di stabilità.

La legge sarà applicata a decorrere dall’1 gennaio 2021.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 28 ottobre 2020, all'unanimità con modifiche, la legge è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Approfondimenti

Iter leggi: ddl 112/XII

Banca dati normative regionali: Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Regione FVG:

I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36 DELL'11 NOVEMBRE 2020 AL BUR 46 DELL'11 NOVEMBRE 2020

 

Segreteria generale del Consiglio regionale

Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione permanente del Servizio giuridico - legislativo

Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione

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