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Legge di stabilità 2021, Legge collegata e Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023

Il Bilancio di previsione 2021-2023, la legge di Stabilità 2021 e la legge collegata, approvati dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2020, entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR con effetto dal 1° gennaio 2021.

 

Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 (LR n. 118)

Il bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull’armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all’autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all’introduzione di nuove norme e all’abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Tale provvedimento ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Iter leggi: ddl n. 118

Banca dati normative regionali: Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27

Regione FVG

Pubblicata sul SO 03 - 07 gennaio 2021

 

Legge di stabilità 2021 (LR n. 117)

Nell’ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull’armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell’adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede:

  • alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali;
  • alla determinazione delle previsioni di entrata;
  • all’autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario;
  • al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa;
  • alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all’accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi.

La legge di stabilità 2021 è, in particolare, così strutturata:

  • l’articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate;
  • l’articolo 2 investimenti per il rilancio;
  • l’articolo 3 norme in materia di attività produttive;
  • l’articolo 4 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna;
  • l’articolo 5 è dedicato alla tutela dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile;
  • l’articolo 6 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità;
  • l’articolo 7 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero;
  • l’articolo 8 attiene a lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia;
  • l’articolo 9 contiene disposizioni su salute e politiche sociali;
  • l’articolo 10 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla sicurezza, alle politiche dell’immigrazione, ai corregionali all’estero e alle lingue minoritarie;
  • l’articolo 11 riguarda disposizioni in materia di funzione pubblica;
  • l’articolo 12 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, i servizi  generali e i sistemi informativi;
  • l’articolo 13 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili;
  • l’articolo 14 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio;
  • l’articolo 15 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso; 
  • l’articolo 16 l’entrata in vigore del provvedimento.

Iter leggi: ddl n. 117

Banca dati normative regionali: Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 

Regione FVG

Pubblicata sul SO 02 - 07 gennaio 2021

 

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023 (LR n. 116)

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.
 
La legge collegata alla manovra di bilancio 2021 è, in particolare, così composta:

  • l’articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili;
  • l’articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive;
  • l’articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna;
  • l’articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile;
  • l’articolo 5 riguarda l’assetto del territorio, l’edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità;
  • l’articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero;
  • l’articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia;
  • l’articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali;
  • l’articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la sicurezza, le politiche dell’immigrazione, i corregionali all’estero e le lingue minoritarie;
  • l’articolo 10 contiene norme attinenti la funzione pubblica;
    l’articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi;
  • l’articolo 12 l’entrata in vigore del provvedimento.

Iter leggi: ddl n. 116

Banca dati normative regionali: Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Regione FVG

Pubblicata sul SO 01 - 07 gennaio 2021

 

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Segreteria generale del Consiglio regionale

Posizione organizzativa supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente del Servizio giuridico-legislativo

Pubblicazione a cura della Struttura stabile Comunicazione istituzionale del Servizio Comunicazione e informazione

Legge di stabilità 2021